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Sentenza

Sentenza del 10/03/2015 n. 2372 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Imposte sul reddito - IRES - Base imponibile - Costi per sponsorizzazione - Prova dell'inerenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, contestando diversi recuperi fiscali. In appello è rimasto in discussione il recupero di 30.000 euro, oltre 6.000 euro di IVA e sanzioni, relativo a spese di sponsorizzazione sostenute a favore di un'associazione sportiva dilettantistica. L'Amministrazione e i giudici di primo grado avevano dubitato della documentazione relativa alla controprestazione, dell'inerenza della spesa all'attività d'impresa e della sua congruità rispetto ai ricavi. La società ha prodotto documentazione fotografica comprovante l'esposizione del proprio logo e ha sostenuto che la sponsorizzazione era strumentale alla promozione dell'attività e alla realizzazione di rapporti commerciali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e ha annullato il recupero a tassazione di 30.000 euro, oltre IVA e sanzioni. Ha ritenuto provata la controprestazione mediante la documentazione fotografica e ha ravvisato l'inerenza della spesa nel fatto che la società aveva conseguito ricavi per 81.556 euro da contratti stipulati a seguito di segnalazioni provenienti da dottori commercialisti, collegati al contesto nel quale si svolgeva la sponsorizzazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    secondo comma dell'art. 26 DPR n. 633/72

    Richiamato con riferimento alla regolarità dell'emissione di una nota di variazione IVA in caso di estinzione anticipata di un contratto.

  • Art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    art.109 comma 5 del TUIR n.916/86

    La deducibilità dei componenti negativi richiede il collegamento con l'attività d'impresa; nel caso concreto la spesa di sponsorizzazione è stata ritenuta inerente sulla base dell'attività promozionale svolta e dei ricavi riconducibili a segnalazioni provenienti dall'ambiente sponsorizzato.

  • Sentenza Cassazione n. 6548/2012

    sentenza della Cassazione n.6548/2012

    In tema di sponsorizzazioni, il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la strumentalità della spesa, mentre l'Amministrazione deve provare l'inesistenza del nesso con l'attività d'impresa quando tale nesso sia stato documentato dal contribuente.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente deducibili: il contribuente deve documentare l'effettiva esecuzione della controprestazione, ad esempio mediante contratto, fatture, fotografie, materiale pubblicitario e prova della visibilità del marchio.
  • L'inerenza non richiede necessariamente la dimostrazione di un incremento immediato e proporzionale dei ricavi; è sufficiente un collegamento concreto e ragionevole tra la promozione e l'attività d'impresa.
  • La prova dell'inerenza grava inizialmente sul contribuente, che deve indicare finalità promozionali e strumentalità economica della spesa. Una volta forniti elementi concreti, l'Amministrazione non può limitarsi a formulare dubbi generici, ma deve dimostrare l'inesistenza del nesso.
  • La sproporzione tra costo sostenuto e ricavi dell'esercizio non è, da sola, sufficiente a negare la deducibilità, se la spesa è documentata, effettivamente sostenuta e coerente con una strategia promozionale plausibile.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare un dossier probatorio completo: contratto di sponsorizzazione, descrizione delle attività promozionali, materiali con il marchio, documentazione fotografica, pagamenti tracciabili e elementi che dimostrino eventuali contatti o ricavi provenienti dal pubblico o dai soggetti raggiunti dalla sponsorizzazione.

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