Cassazione Penale, Sentenza n. 29381/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale relativo al sequestro probatorio di tre schede SIM telefoniche, disposte nei confronti dell'indagato in relazione a ipotesi di reato in materia di stupefacenti, il tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro. Il ricorso per cassazione deduceva erronea applicazione dell'art. 253 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che fra gli atti depositati per il riesame mancasse una nota della polizia giudiziaria che specificasse che i telefoni sequestrati e oggetto di convalida contenevano le SIM, con conseguente incertezza sull'oggetto del vincolo e sulla sua legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha osservato che il ricorrente non aveva spiegato perché fosse necessaria la specifica indicazione del dato numerico delle SIM contenute nei telefoni sequestrati per individuare l'oggetto del sequestro. Ha valorizzato il decreto di convalida del pubblico ministero, dal quale risultava che le SIM sequestrate erano contenute nei telefoni cellulari oggetto del sequestro, e che il decreto specificava sia l'oggetto sia le ragioni probatorie del vincolo, coerentemente con i requisiti di legalità richiesti dall'art. 253 c.p.p. e con i principi sulla motivazione del sequestro probatorio. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Il sequestro probatorio deve indicare con sufficiente precisione l'oggetto vincolato e le ragioni probatorie che ne giustificano l'apprensione, anche se la motivazione può essere concisa purché specifica rispetto alla finalità di accertamento dei fatti.
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Costituiscono i reati per i quali il sequestro probatorio era stato disposto in funzione delle esigenze di accertamento.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548
Richiamata per affermare che la motivazione del sequestro probatorio è sufficiente quando esplicita, anche in forma sintetica, la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti e l'utilizzabilità del bene ai fini probatori.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio, ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente che il provvedimento individui in modo comprensibile e concreto l'oggetto sequestrato e ne espliciti la finalità probatoria; non è necessario un livello di dettaglio meramente formale o accessorio, se dall'atto risulta chiara la relazione tra il bene e le esigenze di prova.
- La deduzione di un vizio di motivazione contro un sequestro probatorio deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato: non è sufficiente lamentare la mancanza di un documento integrativo se il decreto di convalida contiene già gli elementi essenziali di identificazione del bene e della sua rilevanza probatoria.
- La mancanza di un atto di polizia giudiziaria che specifichi ulteriormente il contenuto del bene sequestrato non determina di per sé l'illegittimità del sequestro, quando l'atto di convalida del pubblico ministero chiarisca comunque l'oggetto del vincolo e la sua funzione probatoria.
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