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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01641/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'esito sfavorevole per il ricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. Con il primo motivo ha contestato la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, chiedendo in sostanza una nuova rivalutazione del materiale probatorio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo implicitamente che la decisione di merito sarebbe stata errata o insufficientemente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché sollecitava un riesame del merito precluso in sede di legittimità; il secondo perché il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto insindacabile se congruamente motivata, e nel caso concreto il diniego era fondato sui numerosi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma costituiscono il parametro di riferimento per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice di merito può valorizzare, tra questi, i precedenti penali dell'imputato nel motivare il diniego.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, perché il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito; il sindacato di legittimità può intervenire solo se la motivazione sia logicamente o giuridicamente viziata.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato, quando tali elementi siano ritenuti decisivi e la motivazione non appaia manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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