Parere n. 899/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, contro Roma Capitale, avverso determinazione n. 472 in data 8 marzo 2012 di ingiunzione immediata sospensione di ogni attività edilizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione dirigenziale n. 472 dell'8 marzo 2012, recante ingiunzione di immediata sospensione di ogni ulteriore attività edilizia
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario la determinazione con cui Roma Capitale ha disposto l'immediata sospensione di ulteriori attività edilizie relative a opere ritenute difformi dalla normativa urbanistica, tra cui l'ampliamento e l'accorpamento di un locale accessorio con cambio di destinazione d'uso, lo spostamento di un portoncino, la realizzazione di una porta-finestra e di due finestre, una diversa distribuzione degli spazi interni, una tettoia in legno, l'accorpamento di intercapedini tombate e la realizzazione di un bagno. Il primo motivo deduce violazione di legge ed errore nei presupposti, sostenendo che le opere fossero già ultimate e che l'art. 14 della legge regionale Lazio n. 15/2008 fosse applicabile soltanto a opere in corso di esecuzione. Il secondo motivo contesta la necessità del permesso di costruire e l'incompatibilità urbanistica degli interventi, qualificandoli come ristrutturazione edilizia leggera soggetta a DIA o SCIA e invocando la soglia del 2% prevista per le variazioni essenziali e per le tolleranze costruttive ed esecutive.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la determinazione impugnata risulta adottata ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008, e non dell'art. 14 richiamato dal ricorrente; viene quindi meno il presupposto della censura relativa all'ultimazione dei lavori. Anche il secondo motivo è stato rigettato perché gli interventi accertati consistono in ampliamenti e opere non presenti nel progetto iniziale e non possono essere ricondotti alle tolleranze costruttive ed esecutive. L'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 riguarda difformità nella realizzazione di unità immobiliari regolarmente assentite, non superfetazioni, manufatti o vani nuovi estranei al progetto autorizzato, anche se di modeste dimensioni e contenuti entro il 2% delle misure progettuali. Il Consiglio ha richiamato, in tal senso, la sentenza della Sezione VI n. 2603 del 2025 e la precedente n. 2325 del 2016.
Osservazioni
Primo motivo - Applicabilità dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2008
La censura è infondata perché il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008, come emerge dal suo tenore letterale, e non ai sensi dell'art. 14. Pertanto, la deduzione relativa all'ultimazione delle opere e all'inapplicabilità della disciplina degli interventi in corso di esecuzione non incide sulla legittimità dell'atto.
Secondo motivo - Tolleranze costruttive ed esecutive
La censura è infondata poiché le opere accertate comprendono ampliamenti, superfetazioni e nuovi vani non presenti nel progetto iniziale. Tali interventi non costituiscono mere difformità esecutive di un'unità immobiliare regolarmente assentita e non possono essere ricondotti alle tolleranze previste dall'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001.
Secondo motivo - Rilevanza della soglia del 2%
La soglia del 2% non rende irrilevante la realizzazione di vani o manufatti nuovi, estranei alla planimetria e al progetto autorizzato. L'art. 34, comma 2-ter, si applica alle difformità verificatesi nella realizzazione di unità immobiliari assentite e non all'ampliamento autonomo di un'opera preesistente sine titulo.
Norme richiamate
art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008
La determinazione dirigenziale è stata adottata ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il riferimento all'art. 16 contenuto nel provvedimento impugnato, escludendo che la censura fondata sull'applicazione dell'art. 14 colga nel segno.
art. 14 l.r. Lazio n. 15/2008
Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 14 fosse applicabile alle sole opere in corso di realizzazione.
La disposizione non è stata ritenuta parametro effettivamente applicato dalla determinazione impugnata.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Le opere sono state contestate in relazione all'art. 33 d.P.R. 380/2001.
Il parere richiama la disposizione nel quadro normativo indicato dall'amministrazione, ma non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001
Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
La disposizione si riferisce alle difformità nella realizzazione di unità immobiliari regolarmente assentite e non si applica a superfetazioni, manufatti o vani non presenti nel progetto autorizzato, anche se contenuti entro il 2%.
Massime di principio
- L'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 riguarda le difformità esecutive relative a unità immobiliari regolarmente assentite e non può essere invocato per legittimare ampliamenti, superfetazioni o nuovi vani non presenti nel progetto autorizzato.
- La soglia del 2% prevista per le tolleranze costruttive ed esecutive non opera quando l'intervento introduce un nuovo organismo edilizio o nuovi spazi non contemplati dal titolo abilitativo, anche se le relative dimensioni sono modeste.
- L'ampliamento di un'opera preesistente, se non realizzato in forza di un titolo abilitativo e in parziale difformità da esso, costituisce un autonomo intervento edilizio sine titulo e non una semplice difformità parziale dell'opera assentita.
- Nel valutare la legittimità di un provvedimento edilizio occorre fare riferimento alla disciplina normativa effettivamente richiamata e applicata dall'amministrazione nel provvedimento, non a una diversa disposizione individuata dal ricorrente.
Sospensione di attività edilizie e irrilevanza della soglia del 2%
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro Roma Capitale avverso una determinazione dirigenziale dell'8 marzo 2012, con cui è stata disposta l'immediata sospensione di ulteriori attività edilizie relative a opere ritenute difformi dalla normativa urbanistica. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.
Premesse e contenuto del provvedimento
Nel corso degli accertamenti sono state contestate numerose opere, tra cui l'ampliamento e l'accorpamento di un locale accessorio con cambio di destinazione d'uso, lo spostamento di un portoncino, la realizzazione di una porta-finestra e di due nuove finestre, una diversa distribuzione degli spazi interni, una tettoia in legno, l'accorpamento di intercapedini tombate al piano seminterrato e la realizzazione di un bagno.
Il provvedimento richiamava l'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e gli artt. 14 e 16 della legge regionale n. 15/2008.
Primo motivo: opere ultimate e art. 14 della legge regionale n. 15/2008
Il ricorrente sosteneva che le opere fossero già ultimate al momento dell'adozione della determinazione e che l'art. 14 della legge regionale n. 15/2008 fosse applicabile soltanto alle opere ancora in corso di esecuzione. A sostegno richiamava un verbale della Polizia Municipale del 24 giugno 2011, dal quale sarebbe risultata l'ultimazione dei lavori.
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la determinazione impugnata è stata adottata ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008, come emerge dal suo tenore letterale. La doglianza, pertanto, muove da un erroneo presupposto normativo.
Secondo motivo: qualificazione degli interventi e soglia del 2%
Il ricorrente qualificava le opere come ristrutturazione edilizia leggera, sostenendo che esse conservassero la consistenza urbanistica originaria e fossero soggette a DIA o SCIA, anziché a permesso di costruire. Invocava inoltre la soglia del 2% prevista dalla disciplina delle variazioni essenziali e dall'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001.
Anche questo motivo è stato rigettato. Dalla documentazione risultava che gli interventi consistevano in una serie di ampliamenti e opere non presenti nel progetto iniziale. Secondo il parere, tali opere non possono essere considerate semplici tolleranze costruttive ed esecutive.
Interpretazione dell'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001
Il Consiglio di Stato ha precisato che l'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001 si riferisce alle difformità verificatesi nella realizzazione di unità immobiliari regolarmente assentite. La disposizione non riguarda invece superfetazioni, manufatti o vani nuovi non presenti nel progetto autorizzato.
La soglia del 2% non consente quindi di ricondurre alle tolleranze la realizzazione di nuovi spazi o ampliamenti autonomi, anche quando le loro dimensioni siano modeste e inferiori alla percentuale indicata dalla legge.
Richiami giurisprudenziali
Il parere richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 marzo 2025, n. 2603, secondo cui l'art. 34, comma 2-ter, non si applica alla realizzazione di due vani non presenti nella planimetria allegata al titolo originario, neppure se contenuti entro il 2% delle misure di progetto.
Viene inoltre richiamata la sentenza della Sezione VI, 1° giugno 2016, n. 2325, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 34 all'ampliamento autonomo di un'opera preesistente, quando l'ampliamento non sia stato realizzato in forza del titolo abilitativo e in parziale difformità da esso, configurandosi invece come intervento edilizio sine titulo.
Conclusioni
Entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati. Il primo perché il provvedimento applicava l'art. 16, e non l'art. 14, della legge regionale n. 15/2008; il secondo perché le opere contestate erano ampliamenti e nuovi manufatti estranei al progetto autorizzato, non riconducibili alle tolleranze costruttive ed esecutive dell'art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso.
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