Cassazione Civile, Ordinanza n. 30764/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte catastali e ipotecarie, il valore dichiarato in sede di cessione di un complesso immobiliare adibito a ristorante e albergo situato a Cecina. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la CTR della Toscana aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio, con un unico motivo, ha denunciato violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento perché fondato sulla stima del costo di riproduzione deprezzato elaborata dall'Agenzia del territorio e su valori tratti dalla pubblicazione DEI 2010, senza adeguata giustificazione e senza riferimento a comparabili, nonostante tali criteri rientrino tra quelli legittimamente utilizzabili per la rettifica del valore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore può basarsi legittimamente non solo su atti comparativi o sul reddito, ma anche su altri elementi di valutazione espressamente previsti dall'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, purché indicati in modo non generico e tale da consentire la difesa del contribuente. Ha inoltre ribadito che il giudizio tributario è di impugnazione-merito: quando il giudice ritiene infondato o ingiustificato l'atto, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve effettuare una motivata rideterminazione della pretesa entro i limiti delle domande di parte. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. n. 131/1986
Nella determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro l'Amministrazione può fondarsi, in alternativa e in posizione pari ordinata, su atti comparativi, reddito e altri elementi di valutazione quali destinazione, collocazione, tipologia, superficie, stato di conservazione ed epoca di costruzione dell'immobile; non è necessario che siano utilizzati solo comparabili, purché la motivazione sia non generica e consenta la difesa del contribuente.
d.P.R. n. 131/1986
È il testo normativo di riferimento per la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.
Massime di principio
- In tema di rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può utilizzare indifferentemente uno qualsiasi dei criteri legittimanti previsti dalla legge, tra loro pari ordinati, e non è vincolato in via esclusiva agli atti comparativi.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare gli elementi posti a base della stima in modo specifico e non meramente assertivo, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa.
- Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: se il giudice ritiene illegittima o non giustificata la pretesa, deve comunque esaminare il rapporto tributario e rideterminare l'imponibile o l'imposta nei limiti delle domande delle parti, senza limitarsi all'annullamento dell'atto.
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