Cassazione Civile, Ordinanza n. 23898/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte di una Regione, di un aiuto finanziario concesso a una società per interventi di innovazione collegati alla riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva, con ingiunzione di restituzione del contributo già erogato. La società ha impugnato il provvedimento chiedendone la nullità, annullamento o illegittimità. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti più violazioni del bando e delle linee guida: mancata puntuale rendicontazione delle spese, insufficienza della documentazione esibita in sede ispettiva, inadeguatezza della contabilità separata o codificazione contabile, modifica del progetto e della localizzazione di sede e impianti senza preventiva autorizzazione regionale, nonché profili dubitativi su fatture e rapporti con il fornitore. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, tutti imperniati su violazione dell'art. 115 c.p.c., errata interpretazione del bando e delle linee guida, travisamento della prova e omessa considerazione della documentazione prodotta in giudizio, sostenendo che la documentazione integrativa dimostrasse effettività, pertinenza e pagamento delle spese, regolare contabilizzazione e insussistenza di un rapporto di collegamento rilevante con il fornitore; ha inoltre contestato la valutazione sulla modifica della localizzazione degli impianti e sulla fatturazione relativa a operazioni con la società fornitrice. La regione ha resistito con controricorso e, in via incidentale condizionata, ha censurato la statuizione della Corte d'appello che aveva escluso la violazione del vincolo di destinazione quinquennale di alcuni beni acquistati con il contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto i primi due motivi in parte infondati e in parte inammissibili perché le censure non si confrontavano puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, erano generiche nell'interpretazione del bando e improprie nel lamentare violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., che non consentono in cassazione un riesame del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla modifica della localizzazione della sede e degli impianti, per difetto di autosufficienza e perché non confutava in modo specifico l'accertamento della Corte territoriale circa l'omessa comunicazione e l'assenza di autorizzazione regionale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché non pertinente al decisum, essendo la questione sulle fatture successive al venir meno del rapporto di collegamento con il fornitore stata ritenuta non decisiva dalla Corte d'appello, che aveva comunque fondato la revoca sulle violazioni già accertate. Conseguentemente è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Non può essere dedotto in cassazione come vizio di valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, prove d'ufficio oltre i limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a valutazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 115 c.p.c. per ribadire che il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito delle valutazioni probatorie, salvo ipotesi tipiche di violazione delle regole legali di prova.
art. 6, comma 4, del Bando
Imponeva al beneficiario una rendicontazione chiara e puntuale delle spese, tale da consentire la verifica immediata della congruità e pertinenza dei beni acquistati rispetto al progetto finanziato.
art. 6, comma 6, del Bando
Richiedeva un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.
art. 14, comma 2, del Bando
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la revoca sarebbe stata possibile solo per violazioni non sanabili o di gravità tale da incidere significativamente sul programma; la Corte, però, non accoglie tale lettura e valuta la questione in rapporto all'obbligo di rendicontazione e verifica immediata.
art. 15, comma 11, lett. d) ed e), del Bando
Prevedeva l'obbligo di comunicare variazioni di localizzazione di sede e impianti e di ottenere la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, a pena di revoca.
art. 12, comma 12, del Bando
Richiamato per il vincolo di destinazione dei beni oggetto di aiuto finanziario e per la loro manutenzione; la questione è rimasta assorbita o non decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 3.2, lett. a), delle Linee Guida
Escludeva dal finanziamento le spese fatturate all'impresa beneficiaria da altra impresa in rapporto di collegamento o controllo, secondo la ricostruzione della vicenda operata nei gradi di merito.
art. 3.3 delle Linee Guida
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla contabilizzazione dei beni e alla regolare registrazione contabile delle spese.
art. 16 del D.P.R. n. 600/1973
Invocato dalla ricorrente a sostegno della corretta registrazione dei beni ammortizzabili secondo la normativa fiscale nazionale.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se si deduce l'utilizzazione di prove non dedotte, l'inosservanza delle regole legali di prova o l'attribuzione di efficacia probatoria legale a elementi che non la hanno.
- Quando un bando di finanziamento pubblico impone una rendicontazione chiara e immediata delle spese, il beneficiario deve predisporre documentazione idonea a consentire senza incertezze la verifica di effettività, pertinenza, prezzo, consegna e pagamento dei beni acquistati.
- La produzione di documenti integrativi in giudizio non vale a superare una revoca se la disciplina dell'erogazione richiede che la verifica sia possibile già nella fase ispettiva e se la documentazione originaria non consentiva l'accertamento richiesto.
- La violazione dell'obbligo di comunicare e far autorizzare preventivamente modifiche sostanziali del progetto finanziato, come la diversa localizzazione di sede o impianti, legittima la revoca del contributo quando il progetto approvato non sia stato rispettato.
- In cassazione le censure devono confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze generiche, non autosufficienti o rivolte a ottenere un riesame del merito sono inammissibili.
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