Ordinanza n. 2055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. III, concernente il rigetto della domanda cautelare in una controversia relativa al diniego di regolarizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza collegiale del TAR Lombardia - Milano, resa nel giudizio avente a oggetto il provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza di regolarizzazione adottato il 26 luglio 2024. L’appellante chiedeva la sospensione degli effetti dell’ordinanza impugnata. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in punto di fumus, che i motivi d’appello avrebbero dovuto essere esaminati nella sede di merito, non essendo possibile definirli nella cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum, il Collegio ha considerato che il ricorso di primo grado, pur corredato da domanda cautelare, era rimasto senza trattazione fino all’adozione, il 29 gennaio 2026, del decreto di perenzione del giudizio; ha inoltre ritenuto che la questione oggetto dell’appello fosse meramente processuale e non potesse produrre effetti, neppure indiretti, sul provvedimento di rigetto della regolarizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti dell’ordinanza del TAR. Sotto il profilo del fumus, ha rinviato l’esame dei motivi d’appello alla fase di merito. Sotto il profilo del periculum, ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, poiché la controversia cautelare riguardava una questione processuale priva di incidenza, anche indiretta, sul diniego di regolarizzazione impugnato in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la domanda di sospensione è stata esaminata nella cognizione sommaria propria della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando i motivi richiedono un esame approfondito, il giudice può riservarne la valutazione alla sede di merito senza ravvisare, allo stato della cognizione sommaria, un fumus sufficiente per la sospensione.
- Il requisito del periculum in mora non sussiste quando la questione cautelare ha natura meramente processuale e non è idonea a produrre effetti, neppure indiretti, sul provvedimento amministrativo sostanziale impugnato in primo grado.
- La mancata fissazione tempestiva della camera di consiglio sulla domanda cautelare proposta in primo grado, seguita dalla perenzione del giudizio per inerzia dell’istante, non determina di per sé un danno grave e irreparabile cautelabile in appello, se la misura richiesta non può incidere sul provvedimento amministrativo controverso.
Come è indicizzato
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