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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 491/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'accertamento IMU sostenendo che gli immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. 504/1992 in quanto destinati a finalità istituzionali (promozione turistico-naturalistica). Ha inoltre censurato l'avviso per difetto di motivazione, ha richiamato un accordo di programma (art. 6) che, secondo la ricorrente, avrebbe attribuito la competenza impositiva ai Comuni di Fraine e Carunchio e dunque avrebbe escluso la pretesa del Comune di Carunchio, e infine ha lamentato la mancata notifica dell'atto di attribuzione di rendita catastale richiamando l'art. 74 L. 342/2000.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale sull'esenzione: per beneficiare dell'art. 7, comma 1, lett. a), è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la sua esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato a terzi) esclude l'esenzione (richiamate Cass. 8073/2019, 5765/2018, 13542/2016). I motivi relativi alla mancata valutazione del difetto di motivazione e all'impegno dell'accordo di programma sono stati dichiarati inammissibili: si è trattato di "doppia conforme" e/o di mancata riproduzione/indicazione puntuale degli atti e documenti impugnati (richiamate decisioni relative all'art. 366 c.p.c. e all'inammissibilità per mancanza di riproduzione documentale). Quanto all'accordo di programma, la Commissione regionale e il giudice d'appello hanno ritenuto che la Comunità non avesse dimostrato l'adempimento degli impegni ivi previsti; il giudice d'appello ha, inoltre, motivato la titolarità dei beni a favore della Comunità montana Montagna Sangro Vastese in qualità di successore della precedente Comunità Alto Vastese, richiamando decreti regionali. Sulla questione della notifica dell'atto di attribuzione della rendita, il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificazione circa la data dell'atto (rilevante il termine del 1° gennaio 2000 ai fini dell'art. 74 L.342/2000). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate in euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione richiede la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto (locazione/comodato a terzi) esclude l'esenzione

  • legge 342/2000, art. 74

    La normativa sulla notifica dell'atto attributivo/modificativo della rendita catastale ha effetti diversi a seconda della data dell'atto rispetto al 1° gennaio 2000; l'assenza di specificazione temporale rende il motivo inammissibile

  • codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente li richiama senza riprodurli o senza fornire indicazioni puntuali sulla loro collocazione e reperibilità in modo da permetterne l'esame in Cassazione

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5 (riformulato)

    Non è più deducibile quale vizio di legittimità il mero difetto di sufficienza della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente o non esplicativa delle ragioni della decisione; nel caso in esame la motivazione è ritenuta adeguata

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiama la posizione relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • L'esenzione IMU ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 si applica solo se l'ente proprietario utilizza direttamente l'immobile per finalità istituzionali ed è esclusa in caso di utilizzo indiretto (locazione, comodato a terzi), anche se l'utilizzatore è senza scopo di lucro
  • Le clausole o impegni di un accordo tra enti (es. accordo di programma) che attribuiscano competenze impositive o impegni di non richiedere tributi sono efficaci solo se le obbligazioni ivi previste risultano effettivamente adempiute e dimostrate; l'accordo da solo non basta se non è accompagnato da fatti che ne dimostrino l'attuazione
  • Le censure processuali in Cassazione che si fondano su presunte omissioni del giudice di merito richiedono la precisa riproduzione degli atti e dei documenti contestati o l'indicazione puntuale della loro collocazione; altrimenti sono inammissibili per carenza di documentazione
  • Se il ricorso è stato respinto sia in primo sia in secondo grado (doppia conforme), alcune censure diventano inammissibili in Cassazione salvo che non emergano vizi di diritto evidenti e specificamente dedotti
  • Nelle contestazioni relative alla notifica di atti catastali (art. 74 L.342/2000) è essenziale specificare la data dell'atto e la sua relazione temporale rispetto al 1° gennaio 2000, poiché da ciò dipende il regime applicabile
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: la parte perdente può essere condannata a compensi, esborsi e al versamento di eventuali contributi unificati aggiuntivi

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