Cassazione Civile, Ordinanza n. 24362/2021 del 09/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio ritenendo inesistente la notifica dell'atto perché eseguita da operatore di posta privata. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011, 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e dell'art. 327 c.p.c., per avere la CTR qualificato come inesistente la notifica; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la costituzione dell'appellata avrebbe comunque raggiunto lo scopo della notificazione; (3) violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, oltre a omesso esame e difetto di motivazione, ma tale motivo viene assorbito. La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e rileva, sulla base dell'indirizzo delle Sezioni Unite n. 299/2020, che la notifica eseguita da operatore di posta privata in quel periodo non è inesistente ma nulla; tuttavia la nullità non si sana ai fini della tempestività dell'impugnazione se non vi è prova certa della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario prima della scadenza del termine d'appello. Nel caso concreto manca in atti un avviso di ricevimento o altra attestazione della data di recapito, per cui non è provata la tempestiva ricezione dell'appello. La Corte, pur correggendo la motivazione della CTR, conferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e rigetta il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ritiene infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Precisa che la notificazione dell'appello eseguita tramite operatore di posta privata è nulla e non inesistente, ma che la costituzione della parte appellata non sana la nullità ai fini della tempestività dell'impugnazione se non è provata la data di ricezione dell'atto prima della scadenza del termine di gravame. Poiché nel fascicolo non vi è alcun avviso di ricevimento né altra attestazione idonea a dimostrare quando l'appello sia pervenuto alla contribuente, difetta la prova della tempestiva notifica e l'appello è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata viene quindi confermata, con rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di difese dell'intimata. Esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata nel terzo motivo per omesso esame e difetto di motivazione
art. 156 c.p.c.
la costituzione della parte intimata non sana la nullità della notificazione ai fini della tempestività dell'impugnazione in assenza di prova certa della ricezione nei termini
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine lungo di impugnazione rilevante per verificare la tardività dell'appello
art. 380-bis c.p.c.
base per la trattazione camerale non partecipata
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
norma richiamata nel primo motivo in relazione alla disciplina degli operatori postali
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo in tema di notificazioni nel processo tributario
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo in tema di impugnazioni nel processo tributario
art. 1, comma 335, l. n. 311/2004
richiamato nel terzo motivo quale norma sostanziale sulla revisione del classamento catastale, motivo poi assorbito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Direttiva n. 2008/6/CE
richiamata dalle Sezioni Unite come contesto normativo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazione ostativa dello Stato
L. n. 124/2017
individuata come spartiacque normativo rispetto al regime precedente degli operatori postali privati
Cass., Sez. U., n. 299/2020
principio di diritto applicato per qualificare come nulla, e non inesistente, la notifica eseguita da operatore di posta privata e per escludere la sanatoria ai fini della tempestività senza prova della data di consegna
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo intermedio tra il recepimento della direttiva europea e la riforma del 2017, è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo solo sul piano della validità del contraddittorio, ma non consente di ritenere tempestiva l'impugnazione se manca la prova certa della data di consegna dell'atto al destinatario entro il termine di decadenza.
- Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la sussistenza della prova della tempestiva notificazione.
- In tema di impugnazioni, la parte che invoca la ritualità e la tempestività della notifica deve fornire un supporto documentale idoneo a dimostrare la data di ricezione da parte del destinatario.
- Se la decisione di merito perviene al dispositivo corretto, la Corte di cassazione può confermarla pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
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