Cassazione Penale, Ordinanza n. 08671/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla prescrizione. Ha affermato che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di rilevare l'estinzione del reato, poiché il termine di prescrizione non era ancora decorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo aggravato, deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare ha sostenuto che il reato si fosse estinto per prescrizione prima della decisione di appello e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio. La Cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, osservando che alla data della sentenza di appello il termine prescrizionale non era ancora maturato, perché per il reato contestato opera il raddoppio dei termini ex art. 157, comma 6, c.p., con ulteriore incidenza delle sospensioni del corso della prescrizione.
Norme richiamate
art. 589 c.p.
Individua il reato di omicidio colposo, nella forma aggravata richiamata nel caso concreto.
art. 157, comma 6, c.p.
Per il delitto contestato opera il raddoppio dei termini di prescrizione, con conseguente non maturazione della prescrizione alla data della sentenza di appello.
art. 606 c.p.p.
Il motivo relativo alla prescrizione, non essendo fondato sul decorso effettivo del termine, è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile la censura di omessa declaratoria della prescrizione quando, alla data della decisione impugnata, il termine estintivo non sia ancora maturato.
- Per i delitti ai quali si applica l'art. 157, comma 6, c.p., il termine di prescrizione va determinato tenendo conto del raddoppio previsto dalla norma e delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione.
- L'obbligo del giudice di appello di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato sussiste solo quando la prescrizione sia effettivamente maturata; in difetto, la relativa doglianza è infondata e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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