Ordinanza n. 436/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 168 del 24/03/2026 del Settore Affari Generali e Sviluppo Economico del Comune di Sesto Fiorentino, avente ad oggetto: “Cessazione attività abusiva di pubblico spettacolo svolta dall’associazione di promozione sociale ‘CDP APS’ nel locale ubicato in via della Sassaiola n. 101, 50019 – Sesto Fiorentino (FI) e diffida dall’esercizio difforme dalle vigenti disposizioni normative”, con cui è stata ordinata la “cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo abusivamente esercitata” ed è stata disposta la diffida alla continuazione dell’attività in assenza del titolo abilitativo ex art. 68 T.U.L.P.S.; - dell’ordinanza n. 169 del 24/03/2026 del medesimo Settore, avente ad oggetto: “Cessazione attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al pubblico indistinto svolta dall’associazione di promozione sociale ‘CDP APS’ (…) e diffida dall’esercizio difforme dalle vigenti disposizioni normative”, con cui è stata ordinata la cessazione immediata della “attività di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al pubblico indistinto abusivamente esercitata” e diffidata la continuazione della medesima in assenza del prescritto titolo abilitativo; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al pubblico indistinto, con diffida alla prosecuzione in assenza dei titoli abilitativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due ordinanze comunali fondate sull’assenza dei titoli abilitativi prescritti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e di somministrazione di alimenti e bevande rivolte al pubblico indistinto. Le ordinanze richiamavano per relationem gli accertamenti della Polizia Municipale del 22 marzo 2026, recepiti dal Comune come presupposto per qualificare le attività come esercitate abusivamente. Il ricorso articolava plurime censure di illegittimità, il cui contenuto specifico non è riportato nell’ordinanza cautelare. A sostegno del periculum in mora, l’associazione ha dedotto la compressione della vita associativa e della libertà di riunione dei soci, la perdita di entrate da autofinanziamento, il possibile decremento degli associati e un danno reputazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione nella fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le plurime censure necessitassero di approfondimento nel merito, rilevando tuttavia che le ordinanze risultavano fondate su accertamenti di fatto della Polizia Municipale, recepiti dall’amministrazione quale presupposto della qualificazione delle attività come svolte senza i prescritti titoli abilitativi. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che i pregiudizi allegati fossero prevalentemente ipotetici e generali e non sufficientemente concreti e documentati. In particolare, non erano stati forniti dati economico-contabili, indicazioni su eventi sociali programmati e annullati, il numero dei soci coinvolti, elementi sulle obbligazioni economiche pendenti, sui costi fissi non sostenibili o altra documentazione idonea a dimostrare un’incidenza effettiva sull’assetto organizzativo-associativo. Poiché le ordinanze riguardavano le sole attività rivolte al pubblico indistinto e non era dimostrato che tali attività coprissero l’intera attività sociale dell’associazione, non risultava provato un pregiudizio attuale, grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 68 T.U.L.P.S.
titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo
L’assenza del titolo abilitativo è indicata dal Comune quale fondamento della cessazione dell’attività di pubblico spettacolo; l’ordinanza cautelare non definisce in via conclusiva la legittimità dell’applicazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Il rigetto della domanda cautelare è fondato sul mancato riscontro dei presupposti cautelari, in particolare di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile adeguatamente provato.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure di legittimità richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può negare la misura sulla base dell’insufficiente dimostrazione del periculum in mora, senza anticipare la decisione sul merito.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante allegazioni generiche o meramente ipotetiche: chi chiede la sospensione deve fornire elementi concreti e documentati sulla gravità e irreparabilità del pregiudizio, quali dati economico-contabili, obbligazioni pendenti, costi fissi, eventi annullati o concreta incidenza sull’organizzazione interessata.
- Quando un provvedimento amministrativo limita soltanto alcune attività rivolte al pubblico indistinto, il pregiudizio cautelare non è adeguatamente provato se non viene dimostrato che tali attività coincidano con l’intera attività istituzionale o associativa del soggetto destinatario.
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