L.R. Piemonte 30/2003
"Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 30/2003 aggiorna la l.r. 2/2000 sulla promozione del sistema aeroportuale, estendendo la finalità anche in previsione di Torino 2006 e ridefinendo modalità e destinatari dei fondi regionali. Riguarda gli aeroporti di Torino Caselle, Cuneo Levaldigi e Biella Cerrione, con strumenti basati su piani triennali o accordi di programma e su intese di collaborazione tra gestori.
Modifiche alla disciplina piemontese di promozione del sistema aeroportuale
Modifiche alla promozione del sistema aeroportuale piemontese
La legge regionale del Piemonte n. 30 del 2003 interviene sulla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2, riformulandone alcuni passaggi essenziali. L’obiettivo resta il sostegno al sistema aeroportuale regionale, con un riferimento espresso anche alla prospettiva dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.
Finalità dell’intervento regionale
La disciplina modificata conferma la funzione di promozione del sistema aeroportuale piemontese e ne precisa la portata. La finalità perseguita dalla Regione comprende anche il rafforzamento dell’assetto aeroportuale in vista delle esigenze connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.
Destinatari dei fondi regionali
Per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, la Regione eroga fondi a favore delle società aeroportuali di:
- Torino Caselle;
- Cuneo Levaldigi;
- Biella Cerrione.
La previsione riguarda quindi specificamente tali realtà aeroportuali del territorio piemontese.
Strumenti di programmazione e attuazione
L’erogazione dei fondi può avvenire secondo due modalità alternative:
- sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale;
- mediante accordi di programma da stipulare con le società di gestione e con gli enti interessati.
La norma valorizza quindi sia la programmazione pluriennale sia la cooperazione istituzionale e gestionale.
Integrazione e complementarietà tra gestori aeroportuali
La Regione favorisce forme di integrazione e complementarietà commerciali tra le società di gestione aeroportuali. Tali forme si fondano soprattutto su intese di collaborazione e su una pianificazione congiunta delle attività, con l’obiettivo di coordinare meglio l’offerta aeroportuale regionale.
Accordi organizzativi e sinergie operative
Le intese di collaborazione devono svilupparsi attraverso accordi organizzativi finalizzati a:
- conseguire sinergie commerciali;
- realizzare economie di scala;
- assicurare raccordo e integrazione operativa tra i soggetti coinvolti.
La disciplina punta quindi a una cooperazione concreta tra gestori, non solo commerciale ma anche organizzativa e funzionale.
Rilievo temporale e attualità della norma
Il testo non contiene un termine di efficacia limitato né una disciplina transitoria. Tuttavia il richiamo ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 evidenzia un contesto programmatico storicamente concluso, che riduce significativamente l’attualità pratica della disposizione.
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