L.R. Piemonte 31/2003
"Celebrazione del VI centenario dell'Università degli Studi di Torino".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese disciplina la partecipazione della Regione alle celebrazioni per il VI centenario dell’Università di Torino, previste nel 2004, tramite un programma triennale di interventi per strutture universitarie, diritto allo studio, ricerca, internazionalizzazione e iniziative celebrative. Stabilisce un Comitato regionale, le modalità di approvazione e i finanziamenti, con copertura soprattutto per gli anni 2003-2005.
Celebrazione del VI centenario dell’Università degli Studi di Torino
Celebrazione del VI centenario dell’Università degli Studi di Torino
La legge disciplina la partecipazione della Regione Piemonte alle celebrazioni per il VI centenario dell’Università degli Studi di Torino, ricorrenza che cade nel 2004. L’intervento regionale si inserisce nelle politiche per l’università, il diritto allo studio e la valorizzazione culturale, con una programmazione triennale di iniziative e con finanziamenti destinati a specifici ambiti.
Finalità e ambiti di intervento
La Regione concorre alle celebrazioni mediante un programma triennale di interventi finalizzato a sostenere iniziative nei seguenti settori:
- sviluppo e qualificazione delle strutture universitarie, conservazione e allestimento di collezioni museali, valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e bibliografico, sviluppo dei sistemi informativi;
- incremento di strutture ricettive per favorire, nell’ambito del diritto allo studio, la mobilità internazionale degli studenti e l’interscambio scientifico di docenti e ricercatori;
- organizzazione di iniziative per promuovere progetti di ricerca e di formazione presso l’Ateneo;
- valorizzazione del piano di decentramento didattico nel Piemonte occidentale e dei programmi di internazionalizzazione dell’Università;
- manifestazioni di carattere divulgativo e celebrativo.
Comitato regionale delle celebrazioni
Per le iniziative di carattere più propriamente celebrativo, ossia quelle relative ai settori di ricerca/formazione, decentramento didattico e manifestazioni divulgative, è istituito il Comitato regionale delle celebrazioni del VI centenario.
Il Comitato ha il compito di definire il programma delle celebrazioni, coordinandolo con eventuali programmi promossi a livello nazionale e locale. È composto da:
- Presidente della Regione Piemonte, che lo presiede;
- Presidente della Provincia di Torino;
- Sindaco della Città di Torino;
- Assessore alla Cultura della Regione Piemonte;
- Rettore dell’Università di Torino;
- Presidente dell’EDISU;
- tre rappresentanti degli studenti dell’Università di Torino, eletti secondo le modalità indicate.
I componenti possono delegare la partecipazione alle riunioni a persone da loro designate. Il Presidente della Regione può inoltre cooptare nel Comitato i rappresentanti dei soggetti che abbiano aderito al programma con finanziamenti significativi.
Approvazione del programma e modalità di erogazione
Il programma delle celebrazioni proposto dal Comitato è approvato dalla Giunta regionale. La stessa Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, approva anche gli interventi relativi alle strutture universitarie e alle strutture ricettive per il diritto allo studio.
I finanziamenti sono erogati secondo i seguenti criteri:
- per gli interventi sulle strutture universitarie e sui beni connessi, il contributo è assegnato all’Università di Torino secondo la convenzione prevista dalla l.r. 29/1999;
- per le strutture ricettive e il diritto allo studio, il contributo è assegnato all’EDISU con analoga convenzione;
- per le iniziative celebrative, divulgative e di promozione della ricerca e del decentramento, il contributo è assegnato all’Università secondo modalità definite dalla struttura regionale competente per i beni culturali, d’intesa con il Rettore.
Quadro finanziario
La legge quantifica i finanziamenti complessivi per le diverse linee di intervento e ne individua la copertura nel bilancio regionale 2003-2005.
Per gli interventi sulle lettere a) e b):
- euro 1 milione per il 2003;
- euro 3 milioni per il 2004;
- euro 4 milioni per il 2005.
Per le iniziative delle lettere c), d) ed e):
- euro 150 mila per il 2003, con copertura ottenuta tramite riduzioni di stanziamenti su diverse UPB del bilancio 2003;
- euro 500 mila per il 2004.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Attualità della disciplina
La disciplina ha natura strettamente celebrativa e riguarda un evento storico circoscritto nel tempo, con finanziamenti e interventi riferiti agli anni 2003-2005 e alle celebrazioni del 2004. Per questo, pur non risultando espressamente abrogata nel testo fornito, è da considerarsi ormai priva di utilità pratica attuale.
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