Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 23/2003

"Disposizioni in materia di tasse automobilistiche".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 23/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Piemonte, competenza, pagamento, importi, riduzioni, esenzioni, rimborsi e gestione delle tasse automobilistiche e di circolazione. Molte regole decorrono dal 1° gennaio 2004; alcune misure restano legate a specifici anni d’imposta (ad es. 2001-2003 o 2024-2025) o a termini già scaduti, che ne limitano l’attualità applicativa.

Disposizioni regionali piemontesi sulle tasse automobilistiche

Disposizioni regionali piemontesi sulle tasse automobilistiche

La legge disciplina il prelievo regionale sui veicoli nel territorio del Piemonte, fissando regole su competenza, scadenze, importi, esenzioni, rimborsi, agevolazioni e gestione degli archivi. Il testo consolidato contiene anche misure temporalmente circoscritte a specifici anni d’imposta o a termini ormai scaduti.

Ambito territoriale, archivio e identificazione del contribuente

La Regione Piemonte è competente per la tassa automobilistica regionale e per la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione. L’archivio regionale delle tasse automobilistiche si basa essenzialmente su:

  • targa del veicolo;
  • codice fiscale del proprietario. Dal 1° gennaio 2004 non sono accettati versamenti privi di uno di tali dati.

Modalità di pagamento e scadenze

Dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo. Il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione; per le scadenze successive, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza precedente.

Per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva l’ultima scadenza attribuita nel territorio di provenienza, fino a quando non si verifichino condizioni che interrompono l’obbligo di versamento o l’uscita da riduzioni/esenzioni.

L’assolvimento avviene di regola in un’unica soluzione anche per i veicoli già immatricolati, con alcune eccezioni:

  • autocarri e complessi autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per i quali resta la facoltà di pagamento quadrimestrale;
  • autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE, per i quali è prevista la periodicità quadrimestrale;
  • dal 1° gennaio 2023, autovetture e autoveicoli adibiti a noleggio a lungo termine senza conducente, per i quali è prevista la periodicità quadrimestrale.

Per i pagamenti mediante domiciliazione bancaria relativi a periodi d’imposta successivi al 2025 è prevista una riduzione del 5% rispetto alla tariffa ordinaria. Il beneficio non spetta a chi, alla data della richiesta, possiede un parco veicolare superiore a 10 veicoli; il superamento del limite al 31 dicembre comporta decadenza dal beneficio dal periodo successivo.

Importi della tassa e della tassa di circolazione

Dal 1° gennaio 2004 gli importi regionali sono fissati in:

  • 20,00 euro per i ciclomotori, esclusi i quadricicli di cui alla legge n. 289/2002;
  • 22,00 euro per i motocicli, più 1,00 euro per ogni kW oltre 11 kW;
  • 25,00 euro per roulottes e rimorchi speciali;
  • 1,00 euro/kW o 0,75 euro/CV per gli autocaravan.

La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare e non è rimborsabile, salvo i casi di mancanza del presupposto, duplicazione o errore materiale.

Perdita di possesso, compensazione e rimborso

Dal 1° gennaio 2004, in caso di perdita di possesso per furto o demolizione durante un periodo di validità della tassa già versata, il contribuente può ottenere:

  • compensazione su una nuova targa, oppure
  • rimborso della quota di tassa non goduta.

Il beneficio spetta se il periodo non goduto è almeno quadrimestrale; la misura è proporzionale ai mesi interi successivi all’evento interruttivo. Se il veicolo è sostituito con nuova immatricolazione o fattispecie assimilata entro un quadrimestre, è consentita la riduzione dell’importo dovuto per il nuovo veicolo, nei limiti della quota già pagata e non goduta. Se non si usa la riduzione o non vi è sostituzione, resta comunque il rimborso della quota parte per il periodo di mancato possesso.

Riduzioni ed esenzioni ordinarie

Dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni, salvo quelle per le seguenti categorie, per le quali la percentuale di riduzione resta invariata:

  • autovetture adibite a servizio pubblico di piazza;
  • autovetture adibite a scuola guida;
  • autoveicoli per trasporto cose con sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o equivalente;
  • autobus e autovetture adibite a noleggio con conducente.

Sono esenti dalla tassa automobilistica, tra gli altri:

  • veicoli del Presidente della Repubblica e del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
  • veicoli in dotazione fissa ai Corpi armati civili e militari dello Stato e alla Protezione civile, con speciali targhe, nonché quelli destinati al servizio antincendio e di protezione civile;
  • autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, in regime di reciprocità;
  • autobus di linea e, dall’anno d’imposta 2025, veicoli per trasporto scolastico di proprietà degli enti locali;
  • autoambulanze;
  • veicoli per carico/scarico/compattazione rifiuti e spurgo pozzi neri, secondo le condizioni indicate;
  • veicoli elettrici, veicoli esclusivamente alimentati a metano o GPL, e per cinque annualità dal primo immatricolazione anche alcuni veicoli a doppia alimentazione o ibridi, secondo le condizioni e limiti di potenza previsti.

Per i veicoli ibridi e a gas sono previste regole particolari dopo il quinquennio di esenzione e, per alcuni casi, disposizioni specifiche per l’anno d’imposta 2024:

  • i veicoli che hanno concluso il quinquennio passano alla tassa ordinaria calcolata su tariffa fissa di 2,58 euro per kW, ridotta a un quinto per metano e a un quarto per GPL;
  • i veicoli ibridi benzina/elettrico, dopo il quinquennio, nel 2024 pagano il 50% della tassa;
  • i veicoli ibridi benzina/elettrico immatricolati dal 1° gennaio 2025, nuovi di fabbrica, di classe almeno Euro 6 e fino a 100 kW, pagano il 50% della tassa per le prime cinque annualità.

Sono inoltre esenti, con regole specifiche e limiti quantitativi, alcuni veicoli di organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS, cooperative sociali, aziende pubbliche di servizi alla persona e IPAB; la domanda va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento, pena decadenza.

Tasse per massa rimorchiabile, trattori stradali e targhe prova

Dal 1° gennaio 2004 gli importi per massa rimorchiabile e trattori stradali sono sostituiti da:

  • 258,00 euro per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 e fino a 17,99 tonnellate;
  • 568,00 euro per autoveicoli di massa pari o superiore a 18 tonnellate;
  • 568,00 euro per trattori stradali a 2 assi;
  • 801,00 euro per trattori stradali a 3 assi.

Per gli anni 2001, 2002 e 2003 è stata prevista una facoltà di dimostrare l’assenza del presupposto della maggiorazione per trainabilità; non è comunque ammesso rimborso per chi abbia già pagato la maggiorazione.

Per le targhe prova, dal 1° gennaio 2004 la tassa è dovuta per l’intero anno solare e in via anticipata rispetto al rilascio delle targhe, nelle misure di:

  • 210,00 euro per autoveicoli;
  • 32,00 euro per ciclomotori e motocicli.

Auto storiche e veicoli di interesse particolare

Gli autoveicoli e motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono soggetti a tassa di circolazione fissa pari a:

  • 30,00 euro per le autovetture;
  • 20,00 euro per i motoveicoli. L’agevolazione non vale per i veicoli adibiti a uso professionale nell’esercizio di impresa o professioni.

Le autovetture e i motocicli che abbiano compiuto 20 anni dalla prima immatricolazione, fino al raggiungimento del requisito dei 30 anni, pagano la tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10%. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 era inoltre prevista l’esenzione dalla tassa di possesso per i soggetti proprietari dei veicoli individuati dalla normativa statale richiamata, previa documentazione idonea.

Interruzione dell’obbligo di pagamento e gestione dei veicoli commerciali

Gli elenchi relativi all’interruzione dell’obbligo di pagamento sono compilati dal sistema informativo regionale sulla base della trascrizione della proprietà a favore di imprese autorizzate o abilitate al commercio dei veicoli. La trascrizione deve essere richiesta e perfezionata entro il mese successivo al pagamento della tassa.

La Regione trasmette gli elenchi alle imprese in via telematica e rende disponibile l’avviso per il pagamento del diritto fisso dovuto per ciascun veicolo preso in carico; l’impresa deve pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i veicoli concessi in uso di noleggio senza conducente, ai fini dell’interruzione dell’obbligo di pagamento, i soggetti autorizzati al commercio e alla rivendita devono variarne la destinazione d’uso da uso di terzi a uso proprio.

Il fermo del veicolo disposto ai sensi della normativa sulla riscossione non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica ordinaria.

Esenzione per persone con disabilità

L’esenzione riguarda, entro il limite di un solo veicolo, la persona con disabilità grave e altre categorie assimilate individuate dalla disciplina richiamata, nonché il soggetto fiscalmente a carico del disabile, per i veicoli indicati dalla normativa sul trattamento tributario dei veicoli per disabili.

L’agevolazione si estende anche:

  • alle persone con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
  • ai non vedenti e ipovedenti gravi;
  • ai sordomuti assoluti;
  • alle persone invalide con ridotte o impedite capacità motorie, per i veicoli adattati in funzione dell’invalidità.

L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione, oppure può essere equiparato l’adattamento prodotto in serie conforme alla patente speciale. L’esenzione può essere trasferita su altro veicolo solo se il precedente è stato radiato, venduto con voltura regolare o oggetto di perdita di possesso.

Dal 1° gennaio 2004 le variazioni soggettive o oggettive devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni, oppure entro 90 giorni in caso di decesso. Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento, pena decadenza.

Bonus fiscali per acquisto benzine nei territori di confine

Ai beneficiari della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 è riconosciuta la possibilità di chiedere alla Regione il rimborso della quota di bonus fiscale maturato e non recuperabile tramite dichiarazione dei redditi, in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello unico.

Delega alla Giunta regionale e gestione amministrativa

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti e convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per:

  • collegare l’archivio regionale con altri archivi auto utili;
  • attuare il protocollo d’intesa sulla tassa automobilistica;
  • dare esecuzione agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Ravvedimento operoso, definizioni agevolate e pendenze pregresse

È ammesso il ravvedimento operoso con sanzione ridotta secondo la disciplina nazionale, purché la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività di accertamento formalmente conosciute.

Per le pendenze relative ai periodi d’imposta 1999, 2000 e 2001 era prevista una definizione agevolata mediante pagamento entro il 30 novembre 2003 della tassa dovuta, con maggiorazioni differenziate del 10% o 30% a seconda della pendenza; per i versamenti tardivi era prevista la definizione con pagamento del 10% della tassa tardivamente versata. Tali pagamenti sospendevano gli accertamenti e le riscossioni coattive in corso.

La Giunta regionale doveva definire i criteri operativi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il ravvedimento o il fermo amministrativo riferiti all’omesso pagamento riguardavano solo il veicolo interessato.

Norma transitoria

Le scadenze già attribuite ai veicoli presenti in archivio restavano valide fino al verificarsi di eventi che interrompono l’obbligo di pagamento o fanno uscire il veicolo dal regime di riduzioni o esenzioni; da quel momento si applica la disciplina ordinaria delle nuove immatricolazioni.

Valutazione di attualità

Il testo contiene numerose disposizioni ancora utili in materia di tassazione regionale dei veicoli, ma anche varie misure ormai storicizzate o riferite a finestre temporali concluse. In particolare, le definizioni agevolate per gli anni 1999-2001 e i termini al 30 novembre 2003 sono ormai esauriti; restano invece di possibile attualità le regole strutturali su pagamento, esenzioni, trasferimenti, domiciliazione bancaria e alcune agevolazioni annuali ancora richiamate nel testo consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.