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Legge

L.R. Piemonte 1/2004

"Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte la programmazione, l’organizzazione, l’autorizzazione, l’accreditamento, la vigilanza e il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con piani di zona e livelli essenziali di prestazione. Regola anche famiglie, minori, disabili, anziani e altri soggetti deboli, oltre a numerose modifiche legislative. Molte norme richiamano piani, provvedimenti attuativi e un contesto ormai consolidato; vari effetti sono legati a termini già decorsi o a regimi transitori superati.

Sistema regionale integrato dei servizi sociali del Piemonte

Sistema regionale integrato dei servizi sociali del Piemonte

La legge definisce l’assetto organico del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali del Piemonte, in coerenza con la legge quadro statale n. 328/2000. Disciplina funzioni, programmazione, servizi essenziali, accesso, vigilanza, autorizzazione, accreditamento, finanziamento e politiche di promozione rivolte ai principali gruppi sociali fragili.

Oggetto, principi e modalità di erogazione

Il provvedimento stabilisce che gli interventi e servizi sociali comprendono le attività previste dalla normativa statale di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali, incluse prevenzione e prestazioni socio-sanitarie. Il sistema è improntato a universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, omogeneità territoriale ed equità. L’erogazione deve garantire pari opportunità di accesso, rispetto della dignità e della riservatezza, centralità della persona e della famiglia, pluralità dell’offerta, domiciliarità, progetti individualizzati, compartecipazione al costo e controllo di qualità e di gestione.

Riparto delle funzioni istituzionali

La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica. Tra le principali competenze figurano la definizione degli ambiti territoriali ottimali, la raccolta dei dati e il sistema informativo regionale, il piano regionale degli interventi e servizi sociali, i criteri per autorizzazione, accreditamento e vigilanza, la definizione dei requisiti di qualità, l’assistenza tecnica, il riparto del fondo regionale, la formazione degli operatori, le iniziative regionali e le funzioni in materia di IPAB, volontariato, cooperative sociali e adozioni internazionali. Le province concorrono alla programmazione decentrata e svolgono funzioni di coordinamento, diffusione dell’informazione, competenze in materia di cooperative sociali, volontariato, asili nido, formazione di base e riqualificazione, ufficio provinciale di pubblica tutela e controllo sulle persone giuridiche private derivanti da IPAB trasformate. Restano inoltre delegate fino alla trasformazione delle IPAB alcune funzioni di vigilanza e nomina. I comuni sono titolari delle funzioni sociali locali: organizzano il sistema a rete, approvano i piani di zona, adottano la carta dei servizi, garantiscono informazione e accesso e gestiscono le funzioni già provinciali trasferite dalla normativa statale e regionale. Le ASL assicurano l’integrazione delle attività sanitarie e sociali su base distrettuale e, per la tubercolosi, l’assegnazione di specifiche indennità.

Strumenti di programmazione e ambiti territoriali

La programmazione si fonda sull’analisi dei bisogni e sulla concertazione tra livelli istituzionali e soggetti del territorio. La Regione opera anche mediante programmazione diretta oppure in partenariato, attraverso intese, accordi, convenzioni e reti di soggetti pubblici e privati. Gli ambiti territoriali ottimali coincidono, per regola generale, con i distretti sanitari o loro multipli, in un’ottica di integrazione socio-sanitaria e di adeguamento alle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle aree. La gestione associata, specie consortile, è considerata la forma ordinaria per i servizi sociali comunali; i comuni capoluogo possono gestire in forma singola. Alcune attività sociali a rilievo sanitario e la formazione del personale devono essere obbligatoriamente gestite in forma associata o da comuni capoluogo o da ASL delegate.

Piani regionali e piani di zona

Il Consiglio regionale approva un piano regionale triennale, integrato con il piano socio-sanitario regionale e con il piano regionale di sviluppo. Il piano individua aree prioritarie, criteri di verifica, indirizzi per il riparto del fondo regionale e per gli investimenti. I comuni, singoli o associati, definiscono obbligatoriamente il piano di zona con le ASL, tramite accordo di programma. Il piano di zona è lo strumento primario per organizzare la rete dei servizi e deve contenere analisi dei bisogni, risorse attivabili, obiettivi strategici, struttura dei servizi, rapporti fra soggetti coinvolti, formazione, collocazione fisica, qualità, monitoraggio e verifica. È previsto il coinvolgimento del terzo settore, delle aziende pubbliche di servizi alla persona e della provincia per i servizi di area vasta.

Livelli essenziali, integrazione socio-sanitaria e qualità

La legge identifica le prestazioni essenziali: contrasto alla povertà, sostegno domiciliare e autonomia, tutela residenziale e semiresidenziale, sostegno a infanzia, adolescenza e famiglia, tutela del minore e della donna in difficoltà, integrazione dei disabili, contrasto alle dipendenze, informazione e consulenza e ogni altra prestazione sociale rilevante sanitaria inserita nei livelli di assistenza. La Giunta regionale recepisce i livelli essenziali e omogenei, tenendo conto di bisogni, equilibrio territoriale, indicatori di benessere e risorse attivabili. Per l’integrazione socio-sanitaria la Giunta definisce obiettivi, funzioni, criteri di erogazione e finanziamento; la presa in carico avviene tramite valutazione multidisciplinare, piano individualizzato, monitoraggio e verifica. Sono inoltre previsti standard e indicatori di qualità per valutare servizi e prestazioni.

Destinatari, accesso ai servizi e carta dei servizi

L’accesso è fondato sul bisogno. Hanno diritto alle prestazioni i residenti in Piemonte, i cittadini UE e familiari, gli stranieri individuati dal testo unico immigrazione, i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso per protezione sociale, rifugiati, richiedenti asilo e apolidi. Sono prioritarie le situazioni di povertà, basso reddito, disabilità fisica o psichica, difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, provvedimenti dell’autorità giudiziaria e disagio minorile. L’accesso richiede valutazione del bisogno e, di regola, si conclude con un progetto personalizzato condiviso. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottata la carta dei servizi in ogni ambito territoriale. Essa disciplina informazioni su livelli essenziali, accesso, tariffe, partecipazione degli utenti, reclami, ricorsi e requisiti per l’accreditamento.

Vigilanza, autorizzazione, accreditamento e sanzioni

La vigilanza riguarda requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché qualità e appropriatezza delle prestazioni. Sono previste strutture di coordinamento regionale, indirizzi uniformi, check-list regionali, relazioni annuali al Consiglio e regole particolari per la Città di Torino e per le ASL. L’autorizzazione al funzionamento è personale, subordinata al possesso dei requisiti e soggetta a modifiche, sospensione, revoca e decadenza in caso di cessazione o inattività prolungata. L’accreditamento è necessario per stipulare accordi con il sistema pubblico e richiede requisiti ulteriori di qualità, tra cui carta dei servizi, accessibilità, qualificazione del personale, programmi individualizzati e strumenti di verifica. Le violazioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie, sospensione o revoca del titolo, chiusura dell’attività non autorizzata e, per l’accreditamento, sospensione o revoca in caso di reiterata inosservanza. Sono previste anche sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di caricamento sulla piattaforma regionale della residenzialità.

Regole sugli affidamenti dei servizi alla persona

Gli affidamenti di servizi alla persona devono essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È escluso il solo prezzo più basso. La Giunta regionale detta indirizzi per i rapporti con il terzo settore, per valorizzare il volontariato e per indicare criteri che tutelino la progettualità del gestore, il costo del lavoro e la qualità del servizio.

Personale e formazione

La legge individua le principali figure professionali del settore sociale e i titoli richiesti per educatore professionale, assistente domiciliare e dei servizi tutelari e animatore socio-educativo. La figura dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari è considerata ad esaurimento. Sono previsti percorsi di riqualificazione e prima formazione per il personale privo dei requisiti al momento dell’entrata in vigore della legge. La formazione degli operatori è considerata strumento essenziale di qualità. Regione, province ed enti gestori promuovono iniziative formative, anche in raccordo con università ed enti accreditati, e sostengono la qualificazione del terzo settore.

Finanziamento, controlli di gestione e investimenti

Il sistema è finanziato dai comuni, con concorso della Regione e degli utenti, oltre che dal fondo sanitario regionale per le attività integrate. È istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato, alimentato da risorse regionali, trasferimenti statali, risorse provinciali e contributi pubblici e privati. La ripartizione avviene annualmente secondo criteri della Giunta, in coerenza con il piano regionale. Il finanziamento premia le gestioni conformi agli obiettivi regionali e privilegia gli enti gestori collocati negli ambiti territoriali ottimali. Sono previsti anche controlli di gestione omogenei. Per gli investimenti la Regione promuove la rete di strutture residenziali e semiresidenziali, con programmi per nuove realizzazioni, acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie. I contributi sono subordinati a requisiti di agibilità, standard minimi e coerenza con la programmazione; le strutture finanziate sono di regola vincolate alla destinazione d’uso.

Politiche per famiglie, minori, disabili, anziani e altri soggetti deboli

La Parte II contiene politiche di promozione regionale su famiglie, tutela materno-infantile, disabilità, anziani e soggetti deboli. Per le famiglie la Regione sostiene genitorialità, natalità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, centri per le famiglie, consulta regionale e politiche intersettoriali, con attenzione a servizi educativi, sostegno alla genitorialità vulnerabile e reti di solidarietà. Per minori e tutela materno-infantile sono previsti interventi di prevenzione del disagio, sostegno alla famiglia, servizi socio-educativi, affidamento e adozione, accoglienza di minori stranieri non accompagnati e interventi di protezione in favore delle donne gestanti e dei neonati in situazione di disagio o segreto del parto. Per le persone con disabilità la legge valorizza autonomia, vita indipendente, assistenza domiciliare, centri diurni, integrazione scolastica e lavorativa, soluzioni residenziali e servizi per la fruizione di beni culturali e sportivi. Per gli anziani sono previsti domicilio, servizi di sollievo, contributi e assegni di cura, accoglienza familiare, servizi civici, centri di aggregazione e misure di umanizzazione delle strutture. Sono inoltre disciplinate politiche per persone detenute ed ex detenute, persone senza fissa dimora e persone con problemi di dipendenza, tutte orientate al reinserimento sociale, al sostegno individualizzato e all’integrazione con i soggetti territoriali.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge contiene norme transitorie per la vigilanza, per il regime di alcuni interventi strutturali già finanziati e per l’amministrazione delle IPAB fino al riordino specifico. Abroga numerose leggi regionali precedenti in materia socio-assistenziale, oltre ad alcune disposizioni della legislazione regionale esistente.

Valutazione di attualità

L’atto non è pienamente obsoleto: costituisce ancora il quadro normativo di base del sistema sociale regionale piemontese e contiene discipline tuttora funzionali, anche se molte parti rinviano a provvedimenti attuativi o sono state modificate nel tempo. Restano invece deprecate le sole disposizioni transitorie e i richiami a bandi, termini o regimi ormai esauriti.

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