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Legge

L.R. Piemonte 32/2003

"Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 32/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Piemonte a prestare una fideiussione, su richiesta della banca mutuante, per completare il finanziamento del villaggio olimpico di Sestriere, fino a 15 milioni di euro e anche in concorso con altri enti. La garanzia è assistita da possibili ipoteca di primo grado e pegno sulle quote della società. Gli oneri eventuali sono coperti dal bilancio 2004.

Garanzia fideiussoria per il villaggio olimpico di Sestriere

Garanzia fideiussoria per il villaggio olimpico di Sestriere

La legge della Regione Piemonte disciplina un intervento di garanzia a sostegno del completamento delle coperture finanziarie per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere. Si tratta di una misura puntuale, legata a un’operazione di finanziamento bancario per un importo complessivo di 15 milioni di euro.

Ambito e finalità dell’intervento

La Regione autorizza la prestazione di una garanzia fideiussoria nell’interesse della società Villaggio Olimpico S.r.l. e a favore dell’istituto bancario mutuante. La garanzia è prevista per consentire la chiusura del piano finanziario degli investimenti necessari alla realizzazione del villaggio olimpico.

Entità della garanzia e condizioni di concessione

La fideiussione regionale può essere concessa:

  • fino a concorrenza dell’intero importo del mutuo;
  • anche in partecipazione con altri enti e istituzioni.

La concessione è subordinata alla presenza di una specifica richiesta da parte dell’istituto bancario mutuante.

Garanzie a tutela della Regione

A fronte della fideiussione prestata, la Regione può richiedere ulteriori garanzie reali, e in particolare:

  • l’iscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate;
  • il pegno sulle quote della società indicata nella legge.

Copertura finanziaria

Gli eventuali oneri finanziari a carico della Regione per l’attuazione della legge sono posti a carico del bilancio regionale a partire dall’esercizio finanziario 2004, nell’ambito degli stanziamenti dell’Unità previsionale di base 21032, relativa a turismo, sport, parchi e offerta turistica/turismo sociale/tempo libero, nel Titolo II delle spese di investimento.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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