L.R. Piemonte 25/2003
"Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49. ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna costruzione, esercizio, vigilanza, catasto, perizia tecnica, sanzioni e spese istruttorie per gli sbarramenti fluviali di ritenuta e i relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Prevede un regolamento attuativo entro 6 mesi, un termine di 1 anno per la perizia tecnica degli invasi esistenti e l’abrogazione delle precedenti leggi regionali 58/1995 e 49/1996 dalla data del regolamento.
Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale
Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale
La legge disciplina, per la Sardegna, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo rientranti nelle competenze regionali. Introduce inoltre un catasto degli invasi, un regime autorizzatorio e sanzionatorio, e regola alcuni profili transitori rispetto alla precedente normativa regionale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina si applica alle opere di competenza regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo, in attuazione delle funzioni trasferite alla Regione da norme statali sul riassetto della difesa del suolo e sul trasferimento di funzioni amministrative.
Sono esclusi:
- i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna;
- le vasche e i serbatoi che non costituiscono fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;
- le opere di regimazione di fiumi e torrenti;
- le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi dei testi unici del 1904 e del 1933, salvo le traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e quelle con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi.
Ulteriori esclusioni possono essere stabilite dal regolamento attuativo, in relazione al rischio connesso.
Regolamento attuativo
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento di attuazione che disciplina in particolare:
- la classificazione per categorie degli sbarramenti e dei relativi bacini;
- le autorizzazioni e le esclusioni;
- la vigilanza sui lavori di costruzione;
- il collaudo e l’esercizio dell’opera;
- le competenze sul catasto degli invasi;
- le competenze in materia di sanzioni;
- le modifiche o demolizioni delle strutture.
Il regolamento è quindi l’atto che definisce nel dettaglio molti aspetti operativi della legge e costituisce il riferimento per diverse scadenze e adempimenti successivi.
Catasto degli invasi
Presso la struttura regionale competente è istituito il catasto degli invasi di competenza regionale. Contenuti, metodologie di attuazione e modalità di accesso ai dati sono rinviati al regolamento attuativo.
Perizia tecnica definitiva per gli invasi esistenti
I proprietari degli invasi esistenti devono presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva entro e non oltre 1 anno dall’emanazione del regolamento attuativo.
Il proprietario, oppure il gestore quando la gestione non coincide con la proprietà, è responsabile a tutti gli effetti civili e penali del corretto e diligente esercizio dell’impianto e della sua vigilanza.
Obblighi per gli invasi di competenza regionale
Il proprietario o il gestore degli invasi rientranti nella competenza regionale deve rispettare sia la legge sia il regolamento attuativo. La disciplina conferma quindi un modello in cui la responsabilità operativa ricade sul soggetto che effettivamente gestisce l’opera, fermo restando il possibile rilievo del proprietario.
Sanzioni amministrative
Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni:
- da 1.500 a 8.000 euro per la mancata presentazione della perizia tecnica definitiva entro il termine;
- da 2.500 a 10.000 euro per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di opere senza autorizzazione regionale;
- da 500 a 5.000 euro per la realizzazione di opere in difformità dal progetto approvato;
- da 250 a 2.500 euro per la gestione senza rispettare le prescrizioni dell’autorizzazione e quelle impartite durante l’esercizio.
L’accertamento e la contestazione spettano alla polizia municipale del comune interessato e al Corpo forestale dello Stato. In presenza dei presupposti di legge, è possibile il sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione non esonera dall’osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte.
Norme transitorie e disciplina pregressa
Sono esclusi dall’obbligo di presentare la perizia tecnica definitiva i proprietari degli invasi esistenti che abbiano già adempiuto alle precedenti disposizioni regionali richiamate dalla legge.
Per le violazioni della precedente disciplina regionale sono previste ulteriori sanzioni:
- da 500 a 1.500 euro per chi, avendo omesso la denuncia prevista dalla previgente legge, non abbia provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine stabilito;
- da 250 a 750 euro per chi abbia presentato la denuncia in modo incompleto.
Tali sanzioni e quelle previste per la nuova disciplina si applicano anche a violazioni pregresse riferibili alla precedente legge regionale, se accertate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Spese di istruttoria
Per ogni istanza relativa alla perizia tecnica definitiva degli invasi esistenti e per ogni istanza relativa a nuove costruzioni o lavori di adeguamento è previsto un versamento di 100 euro per l’anno in corso a titolo di istruttoria.
Eventuali aggiornamenti dell’importo possono essere disposti successivamente dalla Giunta regionale con deliberazione.
Aspetti finanziari
I proventi delle sanzioni amministrative sono acquisiti al bilancio regionale dell’anno 2003 secondo le voci di entrata indicate dalla legge. Anche i proventi delle spese di istruttoria confluiscono nel bilancio regionale dell’anno 2003 secondo le corrispondenti voci di entrata.
Abrogazione della normativa precedente
Dall’emanazione del regolamento attuativo sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia del 1995 e del 1996, che vengono sostituite dalla nuova disciplina.
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