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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4041/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il mancato inoltro di una lettera diretta alla moglie. La missiva conteneva istruzioni sulla gestione dell'azienda agricola familiare. Il ricorrente ha denunciato violazione del diritto alla corrispondenza, sostenendo che il contenuto fosse innocente e necessario per la conduzione dell'attivita' familiare e del figlio, estraneo a dinamiche criminali.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la missiva presentava linguaggio criptico e plurimi termini riferibili ad animali che potevano avere significati metaforici, idonei a giustificare il diniego di inoltro per i detenuti sottoposti a regime 41-bis. La decisione e' stata motivata richiamando precedenti giurisprudenziali sul controllo della corrispondenza in regime speciale. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualita' dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il regime speciale di cui all'art. 41-bis autorizza un controllo rigoroso della corrispondenza del detenuto; in presenza di elementi che suggeriscono significati occulti la comunicazione puo' legittimamente essere trattenuta o non inoltrata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso, l'art. 616 consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui e' stata inoltre disposta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014

    I precedenti confermano che, per i detenuti sottoposti a regime speciale, il diniego di inoltro della corrispondenza puo' basarsi su elementi concreti che fanno ragionevole dubitare che il significato reale del testo coincida con quello apparente alla semplice lettura.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti a 41-bis il controllo della corrispondenza e' piu' stringente: comunicazioni con linguaggio potenzialmente 'criptico' possono essere trattenute se ci sono elementi concreti di sospetto.
  • La Corte limita la propria sindacabilita' rispetto al giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza: la valutazione sulla cripticita' e sui significati metaforici e' discrezionale se adeguatamente motivata.
  • Il ricorrente ha l'onere pratico di dimostrare, con elementi concreti, l'innocuita' e la necessita' della comunicazione; riferimenti generici all'attivita' legittima della famiglia possono non essere sufficienti.
  • Un ricorso inammissibile puo' comportare, oltre alle spese processuali, una sanzione alla Cassa delle ammende qualora l'impugnazione sia giudicata irrituale.
  • Per evitare il diniego, le comunicazioni da detenuti in regime speciale dovrebbero usare linguaggio chiaro e diretto e, se possibile, corredare dichiarazioni sulla liceita' del contenuto con documentazione che attesti l'attivita' legittima invocata.

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