Sentenza n. 716/2026 - Genova, Sezione 2
per l''esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 13 settembre 2024 n. 845.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 13 settembre 2024, n. 845, relativa all'attribuzione della carta del docente per cinque annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 845 del 13 settembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli un termine successivo di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta di parte ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nel caso considerato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora giornaliera, determinandone importo e decorrenza fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all'assenza di contestazioni sostanziali dell'amministrazione, legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del giudicato entro un termine fissato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta condizionato all'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, assegnandogli un termine successivo per provvedere in sostituzione dell'amministrazione obbligata.
- Su richiesta della parte vittoriosa, il giudice dell'ottemperanza può disporre una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata ai giorni di ritardo e destinata a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione fino all'adempimento o, in difetto, all'insediamento del commissario ad acta.
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