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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17838/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 12/05/2023 della Corte di Appello di Lecce che, in accoglimento della richiesta congiunta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato le pene concordate: Argentina Giangaspare contestava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in particolare per la mancanza dell'elemento psicologico del reato; Franco contestava analogamente la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Capilunga deduceva vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come "lieve" (contestazione sulla qualificazione giuridica e motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Motivazione: il patteggiamento in appello (art. 599-bis) presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità e la rinuncia ai motivi di censura, con conseguente limitazione della cognizione del giudice di legittimità; le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 richiedevano l'indicazione di elementi concreti che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento, non semplici affermazioni generiche; le censure relative a motivi d'appello espressamente rinunciati (qualificazione giuridica) sono inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.), come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il patteggiamento in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità e implica la rinuncia ai motivi di appello; ciò limita la cognizione del giudice di secondo e terzo grado rispetto ai motivi non espressamente riservati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento/non punibilità; nel contesto del patteggiamento in appello la mancata applicazione di tale norma non va considerata automaticamente censurabile in Cassazione salvo che il ricorrente indichi elementi concreti che avrebbero dovuto determinare il proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità de plano dei ricorsi in materia di patteggiamento in appello, come introdotto dalla L. 103/2017.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in presenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la possibilità di sanzione; qui è stata applicata la condanna economica ai ricorrenti.

  • L. 103/2017

    Ha reintrodotto e disciplinato l'istituto del patteggiamento in appello (art. 599-bis) e ha introdotto disposizioni che consentono la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi connessi.

  • L. 125/2008 (riferimento storico art. 599 previgente)

    Riferimento alla disciplina previgente; la giurisprudenza ha considerato analoghe le questioni relative alla limitazione della cognizione giudiziaria in caso di patteggiamento.

Massime di principio

  • Il patteggiamento in appello (art. 599-bis) comporta di norma la rinuncia ai motivi di impugnazione e limita la possibilità di sindacato in Cassazione: chi patteggia deve preservare espressamente le questioni che intende far valere, altrimenti sono precluse.
  • Le censure sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento (art. 129) sono inammissibili se non accompagnate dall'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che, se valutati, avrebbero imposto il proscioglimento d'ufficio.
  • Se il ricorrente ha rinunciato in appello a tutti i motivi eccetto quello relativo alla misura della pena, le questioni sostanziali (qualificazione giuridica, responsabilità, cause di non punibilità) diventano irrevocabili e non possono essere rimesse in Cassazione.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve: a) preservare specificamente i motivi che intende sottoporre a sindacato; b) quando si sostiene l'esistenza di cause di proscioglimento, fornire nella memoria di cassazione elementi concreti e circostanziati che giustifichino la declaratoria d'ufficio.
  • Le doglianze generiche sulla insufficiente motivazione o omissione di verifiche non superano il filtro di ammissibilità se derivano da una rinuncia al sindacato in sede di patteggiamento.

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