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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7306/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

Due lavoratrici avevano agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere le incentivazioni previste dall’art. 70 del CCNL del 14 aprile 2011. Il Tribunale di Massa aveva accolto i ricorsi e condannato la società al pagamento dei premi; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 145/2016, depositata il 21 aprile 2016, aveva confermato le decisioni, dopo aver riunito i procedimenti. La controversia era sorta in relazione a disservizi verificatisi nel giugno 2011 nel sistema informatico fornito da un’impresa esterna: l’anomala diminuzione di operazioni in alcuni uffici aveva comportato un aumento in altri, tra cui quelli delle lavoratrici, dove il sistema non era ancora attivo. La società aveva successivamente modificato i criteri di calcolo del piano incentivante. Con unico motivo di ricorso, la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del CCNL, dell’art. 1175 c.c. e degli artt. 41 e 111 Cost., sostenendo che, non essendo specificato quando potesse avvenire la rimodulazione del piano, questa fosse possibile in qualsiasi momento, previo obbligo di informazione sindacale; ha inoltre invocato l’insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali e sostenuto di avere adottato, prima della consuntivazione dei dati del secondo trimestre 2011, una soluzione imparziale per gli uffici interessati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 70 del CCNL consenta la rimodulazione del piano soltanto in presenza di mutamenti organizzativi o di scenario di mercato e che l’informazione sindacale debba precedere l’intervento. La rimodulazione opera per il futuro e non può incidere su obiettivi già raggiunti dai lavoratori. Il disservizio informatico imputabile, in ipotesi, all’inadempimento contrattuale del fornitore non integra né un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato; pertanto, gli ulteriori rilievi della società sulle scelte imprenditoriali non erano pertinenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori delle lavoratrici. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 70 CCNL Poste Italiane 14 aprile 2011

    La disposizione collettiva è invero del tutto chiara nel prevedere che l’informazione alle organizzazioni sindacali debba essere data prima dell’intervento di rimodulazione e che questo intervento, a sua volta, dipende dal manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o dal profilarsi di mutamenti negli scenari di mercato.

    La rimodulazione del piano incentivante è ammessa in presenza dei presupposti contrattuali indicati e deve essere preceduta dall’informazione alle organizzazioni sindacali; non può incidere su obiettivi già raggiunti, ma opera per il futuro.

Massime di principio

  • Quando una disciplina collettiva subordina la rimodulazione di un piano incentivante a mutamenti organizzativi o a mutamenti dello scenario di mercato e prevede l’informazione sindacale, quest’ultima deve precedere la rimodulazione e l’intervento deve restare entro i presupposti contrattuali.
  • La rimodulazione di un piano incentivante opera per il futuro e non può incidere retroattivamente su obiettivi già raggiunti dai lavoratori.
  • Il disservizio di un sistema informatico imputabile, in ipotesi, all’inadempimento contrattuale di un fornitore esterno non costituisce, di per sé, né un mutamento organizzativo né un mutamento dello scenario di mercato ai fini della rimodulazione del piano incentivante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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