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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7304/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Il ricorrente percepiva dal 1° luglio 1993 una pensione calcolata sulla retribuzione corrispondente alla qualifica allora riconosciuta. Dopo una complessa vicenda giudiziaria, la graduatoria di un concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale della soppressa Agenzia del Mezzogiorno è stata annullata e rifatta; con provvedimenti del 4 luglio 2007 e dell’8 agosto 2007 gli è stata attribuita, con decorrenza dal 26 febbraio 1987, la qualifica dirigenziale e la relativa maggiore retribuzione. Nel 2008 il pensionato ha chiesto la riliquidazione della pensione. L’INPS ha riconosciuto le differenze soltanto dal 1998, ritenendo prescritte quelle anteriori in base al termine decennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3829/2014 depositata il 18 settembre 2014, ha riformato la decisione e respinto la pretesa, considerando che la pendenza della controversia e il ritardo nel riconoscimento della qualifica fossero impedimenti di fatto, inidonei a differire la prescrizione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato la violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che, prima dell’annullamento della graduatoria e dell’adozione del provvedimento amministrativo sostitutivo, non esisteva un diritto soggettivo alla qualifica e al trattamento economico superiore, ma soltanto un interesse legittimo alla corretta formazione della graduatoria; ha quindi dedotto l’impossibilità giuridica di chiedere prima il ricalcolo della pensione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 13 della L. n. 1338/1962 e del D.M. 19 febbraio 1981, allegato 2, lett. E, punto 5, lett. C, sostenendo che, avendo l’INPS riscosso dal datore di lavoro la riserva matematica e gli importi dei ratei o delle differenze riferiti al periodo dalla decorrenza della pensione alla domanda di riscatto, non fosse giustificato negargli il pagamento integrale delle differenze.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha stabilito che, nella fattispecie, la prescrizione del diritto alla riliquidazione pensionistica decorreva soltanto dopo la nuova compilazione della graduatoria da parte dell’amministrazione, l’inclusione del ricorrente in posizione utile e il conseguente riconoscimento della qualifica superiore e della maggiore retribuzione. Prima di tali atti il ricorrente aveva soltanto un interesse legittimo alla regolare formazione della graduatoria; il diritto soggettivo alla qualifica e al relativo trattamento economico è sorto con il definitivo riconoscimento amministrativo. La Corte ha quindi escluso l’applicazione del principio generale secondo cui l’art. 2935 c.c. considera impeditivi della prescrizione soltanto ostacoli giuridici, e non impedimenti soggettivi o di mero fatto, poiché qui rilevava la natura pubblicistica della procedura concorsuale e della posizione del partecipante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito, non essendo stato esaminato autonomamente.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Nella specie infatti, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere solo dopo la nuova compilazione della graduatoria concorsuale adottata dall’amministrazione, con la relativa inclusione del ricorrente in posizione utile per ottenere l’attribuzione della superiore qualifica dirigenziale e dal conseguente riconoscimento della maggiore retribuzione.

    Quando il diritto alla qualifica e al trattamento economico presuppone un provvedimento amministrativo costitutivo, adottato all’esito della rinnovazione della graduatoria, la prescrizione del diritto alla riliquidazione pensionistica collegato alla maggiore retribuzione decorre solo dopo tale provvedimento e il conseguente riconoscimento economico.

  • art. 2941 c.c.

    Non è, pertanto, richiamabile il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr tra le tante Cass. Ord. n. 20642/2019, n. 22072/2018), secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento e la pendenza di una controversia.

    La norma prevede ipotesi tassative di sospensione della prescrizione e non include, di per sé, l’ignoranza del diritto, il dubbio sulla sua esistenza, il ritardo necessario per accertarlo o la pendenza di una controversia; nel caso deciso, tuttavia, il differimento della decorrenza derivava dalla mancanza, prima del provvedimento amministrativo, del diritto soggettivo da far valere.

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    Rileva che il datore di lavoro che si avvale della facoltà di regolarizzare periodi contributi pregressi, caduti in prescrizione, è tenuto a versare – oltre alla riserva matematica dovuta per conferire ex nunc alla ricostituita posizione contributiva – anche l’equivalente dei ratei di pensione spettanti al lavoratore nel caso in cui questi abbia maturato il diritto a pensione in data precedente alla domanda di riscatto.

    La sentenza riporta questa disciplina nella sintesi della censura del ricorrente, ma non decide il secondo motivo né enuncia una propria interpretazione della norma.

  • D.M. 19 febbraio 1981, allegato 2, lett. E, punto 5, lett. C

    Rileva che il datore di lavoro che si avvale della facoltà di regolarizzare periodi contributi pregressi, caduti in prescrizione, è tenuto a versare – oltre alla riserva matematica dovuta per conferire ex nunc alla ricostituita posizione contributiva – anche l’equivalente dei ratei di pensione spettanti al lavoratore nel caso in cui questi abbia maturato il diritto a pensione in data precedente alla domanda di riscatto.

    La sentenza menziona la disposizione soltanto nell’esposizione del secondo motivo e non ne fornisce un’interpretazione, poiché tale censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 378 c.p.c.

    Avverso la sentenza ricorre il V. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

    La disposizione è menzionata esclusivamente per dare conto del deposito di una memoria illustrativa; la sentenza non ne trae un principio applicativo.

Massime di principio

  • Quando il diritto alla qualifica superiore e al relativo trattamento economico dipende, nell’ambito di una procedura concorsuale pubblicistica, dall’adozione di un provvedimento amministrativo costitutivo che rinnova la graduatoria e colloca il concorrente in posizione utile, il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione pensionistica conseguente alla maggiore retribuzione decorre soltanto dopo tale riconoscimento.
  • Prima del provvedimento amministrativo che attribuisce la qualifica superiore, la pretesa del concorrente alla corretta formazione della graduatoria ha natura di interesse legittimo; il diritto soggettivo alla qualifica e al trattamento economico collegato sorge con il definitivo riconoscimento dell’inquadramento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiPrescrizione

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