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Sentenza

Sentenza n. 1706/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 383 del 2025.

Giustizia amministrativa202600573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 383 del 2025, relativa al diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata al Ministero dell’istruzione e del merito in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’attuazione del giudicato. Il ricorso è stato ritenuto proponibile anche in considerazione dell’intervenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza posta a fondamento della domanda è divenuta irrevocabile, è stata notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore ipotesi di inadempimento, ha disposto l’intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il dispositivo condanna inoltre il Ministero al pagamento delle somme liquidate a titolo di astreinte e delle spese di giudizio, quantificate in euro 300,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni è stato ritenuto necessario per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata per la disciplina del termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione successivo all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non impedisce l’accertamento dell’inadempimento quando la definitività, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio risultano documentalmente provati.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in misura contenuta quando la controversia abbia carattere seriale e natura assimilabile a una procedura esecutiva mobiliare.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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