Ordinanza n. 1981/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento i. graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi dell’area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia – LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell’8 gennaio 2026, nella parte in cui non prevede l’ammissione del ricorrente, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; ii. provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione del ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata Universitaly e dagli esiti individuali; iii. D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento"; iv. esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali; v. D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito; vi. D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative); vii. D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate; viii. D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l’a.a. 2025/2026; ix. Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante; x. Nota informativa MUR dell’8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria); xi. Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale per l’accesso al corso di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, mancato inserimento o esclusione dalla graduatoria, esiti delle prove del semestre aperto e decreti ministeriali disciplinanti il semestre e la graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale nominativa relativa all’accesso ai corsi dell’area medica, nella parte in cui non ne prevedeva l’ammissione, nonché il mancato inserimento o l’esclusione dalla graduatoria, gli esiti delle prove del semestre aperto e i decreti ministeriali e gli atti operativi che disciplinavano il semestre, i criteri di formazione della graduatoria, il sistema di penalizzazione delle risposte errate e la determinazione dei posti disponibili. Ha proposto domanda cautelare, contestando, in particolare, il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consentiva l’inserimento in graduatoria anche ai candidati privi della sufficienza in tutte le materie, secondo fasce e con penalizzazioni variabili in funzione delle sufficienze conseguite e dei voti recuperati. Il giudice rileva tuttavia che il ricorrente non ha conseguito alcuna votazione pari o superiore a 18/30 nelle prove del semestre filtro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto non assistite da prognosi favorevole le censure contro il meccanismo di formazione della graduatoria. La disciplina sopravvenuta è stata considerata funzionale a bilanciare l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati rispetto alle regole originarie; essa mantiene comunque la preferenza dei candidati che abbiano conseguito tutte le sufficienze e colloca in fasce deteriore coloro che beneficiano maggiormente della deroga. Il sistema è stato ritenuto applicabile in condizioni paritarie a tutti i concorrenti, senza violazione della par condicio, e riconducibile alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non risultando manifestamente irragionevole o sproporzionato. Quanto alla posizione individuale del ricorrente, il TAR ha rilevato che egli non avrebbe potuto accedere alla graduatoria né secondo la disciplina originaria, che richiedeva la sufficienza in tutte le prove, né secondo quella sopravvenuta, che richiedeva almeno una sufficienza. È stata quindi ritenuta carente la prova di resistenza, non essendo dimostrato che l’eventuale accoglimento delle censure avrebbe consentito al ricorrente di conseguire una posizione utile. Il TAR ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, imponendo il rispetto di specifici contenuti, la conservazione online della documentazione e il deposito della prova degli adempimenti. L’integrazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro gli ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, quantificate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a una pluralità elevata di controinteressati sia sommamente difficile.
art. 49 c.p.a.
Richiamato in relazione all’integrazione del contraddittorio e alla necessità che la notificazione per pubblici proclami individui i destinatari, mediante allegazione dell’elenco nominativo dei controinteressati.
d.m. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento dei candidati con almeno una sufficienza e prevedendo fasce e penalizzazioni correlate alla distanza dalle regole originarie.
d.m. MUR n. 454 del 16 luglio 2025
Disciplina i criteri originari di formazione della graduatoria nazionale di merito, secondo i quali era richiesta la sufficienza in tutte le prove.
d.m. MUR n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina il semestre aperto e le relative modalità operative.
d.m. MUR n. 557 del 4 agosto 2025
Modifica il meccanismo di scoring e di penalizzazione delle risposte errate.
d.m. MUR n. 600 del 7 agosto 2025
Determina i posti disponibili per l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- In sede cautelare, la disciplina amministrativa che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando bilancia l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento maturato sulle regole originarie, preservando la preferenza di chi possiede i requisiti originariamente richiesti.
- Un sistema di graduazione per fasce, con penalizzazioni proporzionate all’entità della deroga ai requisiti originari, non viola di per sé la par condicio se tutti i concorrenti sono sottoposti alle medesime regole e la competizione si svolge all’interno di coorti omogenee.
- Il giudice amministrativo non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione nelle scelte riconducibili alla discrezionalità tecnica, salvo che esse risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- La prova di resistenza difetta quando il ricorrente, anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure contro la disciplina della graduatoria, non avrebbe comunque potuto essere inserito nella graduatoria o conseguire una posizione utile per l’ammissione.
- Quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari mediante elenco nominativo e siano rispettate modalità idonee a garantire l’effettività del contraddittorio; il mero avviso generico non è sufficiente.
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