Cassazione Penale, Sentenza n. 3532/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva pronunciato non luogo a procedere ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per espulsione dell'imputato. Il motivo del ricorso è che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente questa causa di improcedibilità nonostante l'espulsione sia avvenuta dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio (decreto di citazione a giudizio del 04/12/2017; espulsione eseguita l'11/04/2019), mentre la norma richiede che l'espulsione sia antecedente all'atto che instaura e fissa il giudizio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la causa di improcedibilità prevista dall'art. 13, comma 3-quater, è applicabile solo se l'espulsione dello straniero è intervenuta prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (o di altro provvedimento equipollente). La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo perché proceda al giudizio nei confronti dell'imputato.
Norme richiamate
art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La causa di improcedibilità per espulsione ha natura processuale e può essere applicata solo quando l'espulsione sia intervenuta prima dell'atto che dispone il giudizio; non costituisce un beneficio personale ma uno strumento deflattivo volto a evitare la celebrazione del processo per chi sia impedito a parteciparvi perché già espulso.
art. 13, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede la revoca del provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere (ai sensi dell'art. 345 c.p.p.) in caso di rientro illegale dello straniero, rendendo possibile la riproposizione dell'azione penale; tale previsione rafforza l'interpretazione secondo cui la causa di improcedibilità opera in relazione alla temporizzazione dell'espulsione rispetto all'atto che instaura il processo.
art. 345 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina la revoca dell'archiviazione o del non luogo a procedere, richiamata in connessione con l'eventuale rientro illegale dello straniero e la possibile riproposizione dell'azione penale.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020 (Rv. 279232 - 01)
Conferma l'orientamento della Corte secondo cui la pronuncia di non luogo a procedere per espulsione non è ammessa se l'espulsione è intervenuta dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di espulsione rispetto alla data del decreto che dispone il giudizio: l'art. 13, comma 3-quater, opera solo se l'espulsione è antecedente al decreto.
- La causa di improcedibilità per espulsione ha finalità processuali e deflattive, non costituisce un beneficio sostanziale a favore dello straniero.
- Se l'espulsione è avvenuta successivamente all'atto che instaura il procedimento (es. decreto di citazione a giudizio), il giudice non può dichiarare il non luogo a procedere ex art. 13, comma 3-quater, e deve procedere al giudizio.
- In caso di espulsione antecedente al decreto, il giudice deve dichiarare il non luogo a procedere; tuttavia, se lo straniero rientra illegalmente, l'archiviazione o il non luogo possono essere revocati ai sensi dell'art. 13, comma 3-quinquies e art. 345 c.p.p., con riproposizione dell'azione penale.
- In situazioni dubbie o di errata applicazione della norma, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per far valere l'interpretazione restrittiva (tempistica dell'espulsione).
- Occorre anche valutare provvedimenti ‘equipollenti’ al decreto che dispone il giudizio: la regola si applica non solo al decreto formale ma ad atti che abbiano medesima efficacia processuale nell'instaurare e fissare il giudizio.
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