Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2047/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2517/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio annuale di euro 500 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica euro 2.000 per ciascun docente. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto, nonostante la notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dal giudicato. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per imporre all'amministrazione una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, quale misura coercitiva dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell'amministrazione obbligata, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 107 legge n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della Carta elettronica annuale per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione dopo la notificazione del titolo.
  • In presenza di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.