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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45007/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato radicalmente sopravvenuto dalla morte del ricorrente (Mangia Fabio, deceduto il 28 marzo 2022). La Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per la morte dell'imputato; in conseguenza le conseguenze penali sono spente e il processo penale si estingue.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mangia Fabio aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna del Tribunale di Bologna per più reati, unificati sotto il vincolo della continuazione (capo A: artt. 99, 61 n.11‑quater, 56, 628, secondo comma, c.p.; capo B: artt. 99, 385 c.p.). Il ricorso era volto all'annullamento o alla riforma della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Norma richiamata nel testo in relazione alla unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione

  • art. 61 n. 11‑quater c.p.

    Circostanza (aggravante) citata ai fini del concreto trattamento sanzionatorio nella decisione di merito

  • art. 56 c.p.

    Articolo richiamato nella contestazione (richiama la disciplina del tentativo/parte dell'imputazione come indicato in sentenza di merito)

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Norma sostanziale indicata come titolo di reato contestato al capo A nella sentenza impugnata

  • art. 385 c.p.

    Norma sostanziale indicata come titolo di reato contestato al capo B nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • Se l'imputato muore nel corso del giudizio (anche durante il gravame o il ricorso per cassazione), il reato si estingue e deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
  • L'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato comporta la cessazione degli effetti penali della condanna; tuttavia questioni civili (es. responsabilità civile, risarcimento) possono seguire regole differenti e non sempre si estinguono automaticamente con la morte dell'imputato.
  • Il decorso procedurale (es. grado di giudizio raggiunto) non impedisce l'effetto estintivo della morte: la Corte di legittimità dichiara l'annullamento senza rinvio indipendentemente dal merito quando sussiste la sopravvenuta estinzione del reato.
  • In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente la certificazione di morte e comunicare l'evento alle parti e all'autorità giudiziaria affinché si pronunci la cessazione del procedimento penale per estinzione del reato.

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