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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1381

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del brodifacoum come principio attivo per rodenticidi di tipo di prodotto 14, ma lo fa imponendo condizioni stringenti di autorizzazione e impiego. La Commissione riconosce che la sostanza soddisfa criteri di esclusione, ma ritiene applicabili deroghe sulla base dell’essenzialità del controllo dei roditori e della sproporzione degli effetti di una mancata approvazione rispetto ai rischi mitigabili. L’allegato dettaglia purezza minima, scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024 e numerose condizioni specifiche per le diverse categorie di utilizzatori.

Rinnovo dell'approvazione del brodifacoum come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con specifiche condizioni d’uso e di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica al brodifacoum quale principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’Unione europea e negli Stati membri, con efficacia diretta. Riguarda la successiva autorizzazione dei biocidi contenenti tale sostanza, distinguendo tra prodotti per il pubblico, per utilizzatori professionali e per utilizzatori professionali formati, nonché le condizioni di immissione sul mercato e di impiego. Sono previste limitazioni territoriali e d’uso, in particolare nei casi in cui debba risultare soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Rinnovo dell’approvazione del brodifacoum come principio attivo per biocidi del tipo 14

Il regolamento rinnova l’approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, cioè come rodenticida. La Commissione adotta la misura sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 e dopo la valutazione svolta dalle autorità competenti dei Paesi Bassi e dell’Italia, nonché il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto della decisione e ragioni del rinnovo

Dai considerando emerge che il brodifacoum soddisfa i criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A e come sostanza molto persistente, bioaccumulabile e tossica ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e n. 1907/2006. Per tale ragione rientra nei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, in particolare perché il controllo efficace dei roditori è ritenuto essenziale per la salute umana e animale e perché la mancata approvazione avrebbe effetti sproporzionati rispetto ai rischi derivanti da un uso regolato della sostanza.

Esito delle consultazioni e valutazione del rischio

La procedura è stata accompagnata da consultazioni pubbliche dell’Agenzia e della Commissione, finalizzate sia a raccogliere informazioni sui sostituti disponibili sia a verificare la sussistenza delle condizioni di deroga. I contributi raccolti e le informazioni sulle alternative ai rodenticidi anticoagulanti sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. La Commissione conclude che il brodifacoum resta necessario come complemento ai metodi non chimici, i quali possono non essere sufficientemente efficaci, e alle alternative chimiche, che non sempre risultano adatte a tutte le categorie di utilizzatori o a tutte le specie di roditori.

Durata dell’approvazione e qualificazione come candidato alla sostituzione

Nell’allegato la sostanza è indicata con i dati identificativi essenziali: nome comune brodifacoum, denominazione IUPAC, numeri CE e CAS, purezza minima pari a 950 g/kg e scadenza dell’approvazione fissata al 30 giugno 2024. Il brodifacoum è inoltre qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012, con applicazione del periodo di rinnovo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Condizioni generali di autorizzazione dei biocidi contenenti brodifacoum

Le autorizzazioni dei biocidi devono tener conto delle esposizioni, dei rischi e dell’efficacia relativi a usi non esaminati nella valutazione unionale del principio attivo. Inoltre, la valutazione del prodotto deve verificare se possano essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

In generale:

  • i prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2;
  • la concentrazione nominale di brodifacoum non può superare 50 mg/kg;
  • i prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante;
  • non possono essere autorizzati in forma di polvere tracciante;
  • le formulazioni con azione per contatto, diverse dalla polvere tracciante, sono riservate all’uso interno da parte di utilizzatori professionali formati, in luoghi non accessibili a bambini o ad animali non bersaglio;
  • sono ammessi solo prodotti pronti all’uso;
  • l’esposizione primaria e secondaria di esseri umani, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di mitigazione disponibili;
  • lo smaltimento di animali morti ed esche non mangiate deve seguire le prescrizioni locali e deve essere descritto nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in etichetta.

Condizioni specifiche per i prodotti destinati al pubblico

Per i prodotti destinati al pubblico, il regolamento impone condizioni più restrittive:

  • l’uso è consentito solo in stazioni esca a prova di manomissione;
  • i quantitativi massimi per confezione variano secondo il bersaglio e la forma dell’esca: per i soli topi, 50 g per grani/pellet/pasta e 100 g per blocchi paraffinati; per soli ratti o per topi e ratti, 150 g per grani/pellet/pasta e 300 g per blocchi paraffinati;
  • i prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono autorizzabili solo per uso interno o negli edifici e nelle aree circostanti;
  • i prodotti contro Mus musculus sono autorizzabili solo per uso interno;
  • sono vietati l’impiego in esche permanenti e a intervalli di applicazione;
  • chi mette a disposizione sul mercato tali prodotti deve fornire informazioni sui rischi degli anticoagulanti rodenticidi, sulle misure per limitarne l’uso al minimo necessario e sulle precauzioni opportune;
  • le esche libere in grani o pellet devono essere fornite in sacchetti o altro imballaggio idoneo a ridurre l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente.

Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali

Per i biocidi destinati agli utilizzatori professionali, il regolamento prevede che:

  • non siano autorizzabili per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche;
  • non siano autorizzabili in esche permanenti o in esche a intervalli di applicazione;
  • siano autorizzabili solo in stazioni esca a prova di manomissione;
  • chi li immette sul mercato deve garantire che non siano forniti al pubblico.

Condizioni specifiche per gli utilizzatori professionali formati

Per i biocidi destinati agli utilizzatori professionali formati, le regole sono più ampie ma restano vincolate da presidi di sicurezza:

  • possono essere autorizzati per l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche;
  • possono essere autorizzati in punti esca coperti e protetti, se offrono lo stesso livello di protezione di una stazione esca a prova di manomissione;
  • possono essere autorizzati in esche a intervalli di applicazione;
  • non possono essere autorizzati in esche permanenti;
  • chi li commercializza deve garantire che non siano forniti a soggetti diversi dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La misura è adottata dalla Commissione in conformità al parere del comitato permanente sui biocidi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del principio attivo

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del brodifacoum come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 14, con le specifiche e condizioni riportate nell’allegato.

Valutazione dei criteri di esclusione e deroga

Dai considerando emerge che il brodifacoum è classificabile come tossico per la riproduzione di categoria 1A e molto persistente, bioaccumulabile e tossico; pertanto soddisfa i criteri di esclusione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il rinnovo è comunque ammesso perché risultano soddisfatte le condizioni di deroga dell’articolo 5, paragrafo 2, in particolare le lettere b) e c).

Candidato alla sostituzione e durata del rinnovo

Il brodifacoum è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012; per questo si applica il periodo di rinnovo previsto dall’articolo 10, paragrafo 4.

Scadenza, purezza e identificazione della sostanza

L’allegato indica il nome comune brodifacoum, la denominazione IUPAC, i numeri CE 259-980-5 e CAS 56073-10-0, un grado minimo di purezza di 950 g/kg e la scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2024.

Condizioni generali per l’autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni devono considerare esposizione, rischi ed efficacia per usi non valutati a livello UE e verificare se siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui almeno una condizione di deroga sia soddisfatta; la concentrazione nominale non può superare 50 mg/kg; i prodotti devono contenere repellente e colorante; non sono ammessi in polvere tracciante; le formulazioni con azione per contatto, salvo la polvere tracciante, sono riservate all’uso interno da parte di utilizzatori professionali formati in luoghi non accessibili a bambini o animali non bersaglio; sono ammessi solo prodotti pronti all’uso; devono essere ridotte al minimo l’esposizione primaria e secondaria; lo smaltimento di animali morti ed esche non consumate deve essere previsto nelle prescrizioni locali, nel sommario delle caratteristiche del prodotto e in ეტichetta.

Condizioni specifiche per il pubblico

Per i prodotti destinati al pubblico, l’autorizzazione è limitata all’uso in stazioni esca a prova di manomissione; sono fissati quantitativi massimi per confezione differenziati tra esche per topi e per ratti, e tra formulazioni in grani/pellet/pasta e blocchi paraffinati; i prodotti contro Rattus norvegicus e Rattus rattus sono ammessi solo per uso interno o negli edifici e intorno ad essi, quelli contro Mus musculus solo per uso interno; sono vietate esche permanenti e a intervalli; il distributore deve fornire informazioni sui rischi degli anticoagulanti, sulla minimizzazione dell’uso e sulle precauzioni; le esche libere in grani o pellet devono essere confezionate in sacchetti o altro imballaggio per ridurre l’esposizione.

Condizioni specifiche per utilizzatori professionali

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali, non è ammesso l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche; non sono ammesse esche permanenti o a intervalli; l’uso è limitato a stazioni esca a prova di manomissione; il soggetto che immette sul mercato deve garantire che tali prodotti non siano forniti al pubblico.

Condizioni specifiche per utilizzatori professionali formati

Per i prodotti destinati agli utilizzatori professionali formati, è consentito l’uso in reti fognarie, aree aperte o discariche; è ammesso l’uso in punti esca coperti e protetti se garantiscono lo stesso livello di protezione delle stazioni esca a prova di manomissione; sono ammesse esche a intervalli di applicazione ma non esche permanenti; il soggetto che immette sul mercato deve garantire che i prodotti non siano forniti a persone diverse dagli utilizzatori professionali formati.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicatutela dell’ambientesicurezza dei prodotti

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