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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22699/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da tre atti di permuta del 1999, attuativi di un più ampio accordo urbanistico, con cui alcune società ottennero dal Comune terreni destinati a futura edificazione residenziale, cedendo in cambio altre aree. Dopo l’avvio dei lavori emerse nel lotto ricevuto la presenza di sostanze inquinanti riconducibili a pregresse attività industriali svolte sul sito da impianti comunali. Le società acquirenti convennero in giudizio il Comune e due società collegate alla gestione del sito, chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale. La Corte d’appello aveva respinto le domande ritenendo, in sintesi, che le acquirenti conoscessero già al momento della permuta il rischio di inquinamento, che non vi fosse responsabilità del Comune per violazione degli obblighi informativi o per aliud pro alio, che le domande contro le società di servizi fossero nuove e che la giurisdizione fosse del giudice ordinario. In Cassazione le società ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, violazione del giudicato amministrativo e penale, errata valutazione delle prove, travisamento dell’intento contrattuale, omessa pronuncia e inammissibilità erroneamente dichiarata sulle domande contro le società di servizi; il Comune ha proposto ricorso incidentale sulla giurisdizione, sostenendo che la lite rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto inerente ad accordi ex art. 11 L. 241/1990. Marche Multiservizi ha proposto ricorso incidentale su questioni di legittimazione passiva e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale salvo il settimo, che è stato accolto. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla pretesa responsabilità del Comune, alla violazione di giudicati, al travisamento delle prove, all’interpretazione dei contratti, all’aliud pro alio, alla responsabilità ex art. 1489 c.c. e alle domande extracontrattuali contro il Comune. Ha invece ritenuto fondata la censura con cui le società ricorrenti contestavano la declaratoria di novità della domanda risarcitoria proposta contro Marche Multiservizi e Aspes, rilevando che tale domanda, letta nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., investiva già la condotta inquinante e l’omessa bonifica, non soltanto l’omessa informazione al Comune. I ricorsi incidentali del Comune e di Marche Multiservizi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti ancora sub iudice; le società ricorrenti principali sono state condannate alle spese nei confronti del Comune, essendo il giudizio fra queste parti definitivamente definito.

Norme richiamate

  • art. 11 L. 241/1990

    richiamato quale base degli accordi urbanistici sostitutivi di provvedimento, ma la Corte ha escluso che la controversia sulle domande risarcitorie del caso concreto fosse automaticamente attratta alla giurisdizione amministrativa

  • art. 133 c.p.a.

    invocato dal Comune per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte ha però ritenuto assorbita la questione e confermato, per quanto rilevante nel rapporto esaminato, la soluzione già data dal giudice di merito

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l’efficacia del giudicato amministrativo e penale; la Corte ha escluso che i giudicati richiamati vincolassero la decisione civile nei termini prospettati

  • art. 1337 c.c.

    la responsabilità precontrattuale non è configurabile quando il contratto è stato concluso e la contestazione riguarda l’adempimento; inoltre la Corte ha ritenuto che, in fatto, le acquirenti conoscessero il rischio ambientale

  • art. 1218 c.c.

    richiamato a fondamento della domanda di responsabilità contrattuale per inadempimento, ma la Corte ha escluso l’inadempimento del Comune

  • art. 1223 c.c.

    richiamato insieme alle norme sull’inadempimento per il risarcimento del danno

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per la risoluzione/risarcimento da inadempimento; la Corte ha escluso che la consegna di terreni inquinati integrasse, nel caso concreto, l’inadempimento dedotto

  • art. 1476, n. 1, c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione agli obblighi del venditore; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché fondata su premesse di fatto non accolte

  • art. 1489 c.c.

    la Corte ha negato l’applicabilità della norma perché l’inquinamento non è assimilabile a un onere reale e, soprattutto, perché è stata esclusa la mancata conoscenza del compratore

  • art. 1494 c.c.

    menzionato nelle censure di omessa pronuncia e di responsabilità per vizi, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito

  • art. 1495 c.c.

    richiamato dal convenuto comunale in relazione a decadenza e prescrizione della garanzia per vizi, ma tali eccezioni non hanno governato la decisione di legittimità

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formulazione della domanda introduttiva e alla pretesa novità di alcune domande

  • art. 183 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che, rispetto alle società di servizi, la domanda risarcitoria fosse già contenuta e poi precisata nelle memorie consentite, quindi non nuova

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per lamentare una motivazione a sorpresa; la Corte ha escluso la violazione perché la questione risultava oggetto di contraddittorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso i vizi salvo l’erronea declaratoria di novità della domanda contro Marche Multiservizi e Aspes

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuti secondo prudente apprezzamento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze investissero il merito dell’apprezzamento probatorio

  • art. 372 c.p.c.

    invocato per l’inammissibilità della produzione in cassazione di nuovi documenti, che la Corte ha confermato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la responsabilità extracontrattuale delle società di servizi e del Comune; la Corte ha accolto solo la censura relativa alla qualificazione della domanda contro le società di servizi

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    invocato a tutela della proprietà e dell’aspettativa economica, ma non è stato ritenuto decisivo per sovvertire l’esito sulle domande contro il Comune

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sul contraddittorio

  • art. 117 Cost.

    non citato nel testo

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. non è configurabile quando il contratto sia stato concluso e la contestazione riguardi il suo adempimento, non già la fase delle trattative.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito dell’apprezzamento delle prove; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei ristretti limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito: in cassazione occorre indicare in modo specifico i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui ciò è avvenuto.
  • La consegna di un bene inquinato non integra automaticamente aliud pro alio se, secondo l’accertamento di merito, il bene resta comunque suscettibile di utilizzazione futura dopo la bonifica.
  • L’inquinamento di un fondo non può essere assimilato, di per sé, a un onere reale ai fini dell’art. 1489 c.c., soprattutto quando il compratore sia ritenuto consapevole dello stato del bene.
  • Una domanda risarcitoria non può essere dichiarata nuova se, letta complessivamente l’atto introduttivo e le successive precisazioni ammesse, essa risulta già incardinata sul medesimo fatto costitutivo sostanziale.
  • Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali o preliminari è assorbito dal rigetto del ricorso principale, salvo attualità dell’interesse alla sua decisione.

Come è indicizzato

MateriePermutaInadempimentoResponsabilità professionaleProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattualeNesso di causalità

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