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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva attribuito a un immobile sito in Roma una nuova rendita catastale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo che l'ente si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, senza introdurre nuove ragioni tecniche o perizie sul valore catastale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il proprio appello era specifico perché conteneva una critica puntuale alla decisione di primo grado e si incentrava sulla possibilità, prevista dall'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, di revisione dei classamenti nelle microzone che abbiano registrato significativi scostamenti dei valori di mercato. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche profili di tardività e difetto di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente tempestivo il ricorso e autosufficiente la sua esposizione. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che, nel processo tributario, l'appello è a devoluzione piena e non richiede necessariamente motivi nuovi: è sufficiente la riproposizione delle argomentazioni già poste a base della domanda respinta, quando il dissenso investa integralmente la decisione di primo grado. La CTR, quindi, ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per il solo fatto che esso riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate dal primo giudice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione, ma la specificità non richiede necessariamente motivi nuovi; è sufficiente una critica puntuale alla decisione di primo grado anche mediante riproposizione delle argomentazioni già svolte e disattese.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'Agenzia per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004

    È richiamato come base normativa della revisione dei classamenti catastali nelle microzone che abbiano subito significativi scostamenti dei valori di mercato.

  • Cass. n. 17310 del 2020

    Richiamata in tema di autosufficienza del ricorso, quando il motivo sintetizzi le doglianze dell'appello e lo stesso sia allegato al ricorso.

  • Cass. n. 28546 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui la riproposizione delle medesime argomentazioni può soddisfare l'onere di specificità dell'appello tributario.

  • Cass. n. 8185 del 2015

    Richiamata a sostegno del principio di specificità dell'appello anche in caso di riproposizione delle argomentazioni originarie.

  • Cass. n. 14908 del 2014

    Richiamata nel medesimo senso sulla sufficienza della riproposizione delle argomentazioni in appello.

  • Cass. n. 3064 del 2012

    Richiamata per affermare il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.

  • Cass. n. 10137 del 2020

    Richiamata sia sul carattere devolutivo pieno dell'appello tributario sia sulla sufficienza della riproposizione delle stesse argomentazioni ai fini della specificità dei motivi.

  • Cass. n. 264 del 2016

    Richiamata nel senso che la riproposizione in appello delle argomentazioni già poste a base della domanda disattesa assolve l'onere di specificità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: il gravame non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza, ma mira al riesame della causa nel merito.
  • Ai fini dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'onere di specificità dei motivi d'appello è soddisfatto anche quando la parte soccombente riproponga le argomentazioni già poste a sostegno della domanda respinta, purché il dissenso investa la decisione impugnata nella sua interezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non può fondarsi sul solo rilievo che le doglianze riproducono quelle già esaminate in primo grado, se esse costituiscono comunque una critica puntuale alla decisione impugnata.
  • In sede di legittimità, il ricorso è autosufficiente quando il motivo sintetizza le censure svolte nell'atto d'appello e quest'ultimo è specificamente allegato o richiamato in modo tale da consentire il controllo della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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