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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01328/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla riorganizzazione di una società che aveva deciso di chiudere una sede e trasferire l'attività in altra città. Con accordo sindacale venivano previste, da un lato, condizioni economiche migliorative per i lavoratori che avessero accettato il trasferimento, e dall'altro, per i restanti dipendenti, la cassa integrazione e poi la mobilità con incentivo all'esodo, subordinato alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione. Il lavoratore in un primo momento comunicava per iscritto la propria disponibilità al trasferimento e l'intenzione di avvalersi delle condizioni economiche previste per chi aderiva, poi revocava tale consenso, chiedendo di essere posto in mobilità e di essere licenziato per poter essere assunto altrove con benefici contributivi. La società accoglieva questa richiesta, gli intimava il licenziamento e, successivamente, accettava anche la rinuncia del lavoratore agli ultimi giorni di preavviso. In giudizio il lavoratore pretendeva somme fondate sull'accordo sindacale, sostenendo che il licenziamento dovesse essere sussunto nella disciplina del licenziamento collettivo e che fosse illegittima la rinuncia al preavviso o comunque dovesse trovare applicazione l'art. 2113 c.c. La Corte d'appello aveva però ritenuto che tra le parti fosse stato stipulato un accordo autonomo e separato, distinto dall'accordo sindacale, che regolava consensualmente la risoluzione del rapporto e che il lavoratore non avesse mai aderito in modo efficace al diverso accordo collettivo, né lo avesse impugnato; quanto al preavviso, aveva osservato che il relativo diritto è disponibile e che, comunque, la rinuncia non era stata tempestivamente impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, in sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato il terzo motivo non pertinente al decisum, perché la sentenza impugnata non verteva sull'applicabilità della disciplina del licenziamento collettivo, ma sull'esistenza di un accordo individuale autonomo. Ha reputato inammissibile anche il quarto motivo, perché la violazione di un accordo aziendale non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. nei limiti dedotti. Infine, ha respinto il quinto motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione, ossia l'esistenza di un autonomo accordo tra le parti e la mancata impugnazione ex art. 2113 c.c. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici; non è consentito utilizzare il ricorso per una rivalutazione del fatto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo va dedotto entro i limiti rigorosi elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 2113 c.c.

    La rinuncia o transazione avente ad oggetto diritti del lavoratore è efficace solo se non impugnata nei termini e secondo le modalità previste dalla norma; nel caso deciso la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di un accordo autonomo e con la mancata impugnazione.

  • L. 223/1991

    La doglianza sulla disciplina del licenziamento collettivo è stata ritenuta non pertinente, poiché la decisione di merito si fondava sull'esistenza di un diverso accordo individuale di risoluzione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei documenti, delle deposizioni e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360 c.p.c. è inammissibile se non confronta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una lettura alternativa della vicenda.
  • Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un accordo individuale autonomo e separato rispetto a un accordo collettivo, le censure che presuppongono l'applicazione diretta dell'accordo collettivo sono non pertinenti se non contestano specificamente tale accertamento.
  • La rinuncia al preavviso, ove il relativo diritto sia disponibile, non può essere utilmente censurata in cassazione se la parte non si confronta con l'ulteriore rilievo della mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 2113 c.c.
  • La violazione di accordi aziendali o territoriali non è, di per sé, assimilabile alla violazione di contratti collettivi nazionali ai fini dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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