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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10062/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato la responsabilità di entrambi per l'omicidio di Cataldo Aloisio (26/27 settembre 2008). Per Vincenzo Farao si contestava, in particolare, la parziale rinnovazione istruttoria (violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.) e l'insufficiente e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni di collaboratori e testi, nonché la motivazione sulle aggravanti (premeditazione e finalità di agevolare il clan) e il diniego delle attenuanti. Per Francesco Cicino si deduceva l'insussistenza di riscontri probatori alle dichiarazioni del collaboratore De Castro: le videoriprese al bar Nero Cafè e i tabulati non sarebbero indizi individualizzanti, mancando prova che un incontro pomeridiano fosse atipico rispetto alla sua abituale presenza in zona e che avesse poi accompagnato la vittima fino all'agguato.

La decisione

La Cassazione ha deciso differenziatamente per i due ricorsi. Il ricorso di Vincenzo Farao è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua la nuova valutazione probatoria svolta in sede di rinvio (anche con nuove dichiarazioni di collaboratori, fra cui Gaetano Aloe), ha confermato la responsabilità per l'omicidio di Cataldo Aloisio e ha mantenuto le aggravanti (premeditazione e finalità di agevolare il clan), nonché il diniego delle attenuanti; il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese. Il ricorso di Francesco Cicino è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia riproposto, senza superare le criticità indicate dalla Cassazione, gli stessi elementi non idonei (videoriprese e traffico telefonico) a costituire riscontro decisivo e ha annullato la sentenza impugnata in relazione a Cicino, rinviando il giudizio a diversa sezione della Corte d'assise d'appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo, in caso di rinnovazione dell'istruttoria dopo riforma dell'assoluzione, di escutere le fonti dichiarative contrastanti; la Corte ha valutato se la rinnovazione istruttoria fosse stata effettuata correttamente e abbia superato il vizio originario

  • art. 416-bis cod. pen.

    La qualificazione dell'aggravante 'finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso' è stata riconosciuta dalla Corte sulla base del contesto di appartenenza e delle finalità attribuite all'omicidio nell'ambito del clan

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il canone valutativo delle prove: la Corte di legittimità ha verificato se, nel rispetto di tale canone, fossero state adeguatamente risolte ambiguità e contraddizioni probatorie

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio ha ampia autonomia di valutazione delle prove, ma non può fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti e sulle medesime linee argomentative già censurate dalla Cassazione: occorre colmare i vuoti motivazionali con argomentazioni nuove e coerenti
  • Quando emergono contrasti dichiarativi rilevanti fra testimoni o collaboratori, la loro soluzione richiede, di norma, la rinnovata escussione delle fonti (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) per consentire al giudice del rinvio una valutazione fondata e non meramente ricostruttiva
  • Videoriprese e dati di localizzazione telefonica possono essere utili ma non sono automaticamente individualizzanti: bisogna dimostrare che la presenza in un luogo o l'incontro ripreso siano anomali rispetto alla condotta abituale dell'imputato o che la sequenza temporale sia compatibile con la partecipazione diretta al fatto
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica: la loro efficacia probatoria aumenta se sono indipendenti fra loro, coerenti nel tempo e corroborate da riscontri oggettivi; la mera sovrapposizione narrativa non sostituisce riscontri concreti
  • Per riconoscere aggravanti legate all'associazione mafiosa o alla premeditazione occorre ricostruire il contesto, il movente e il contributo concreto dell'imputato all'azione: il giudice deve motivare con elementi specifici come tali circostanze emergano dal quadro probatorio

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