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Sentenza

Sentenza n. 2632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202300540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento abusivo di un’abitazione unifamiliare situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, per un ampliamento di circa 59 mq realizzato senza titolo su un edificio preesistente. Il manufatto era ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa in una convenzione di lottizzazione. Il ricorso e l’appello deducevano violazione della disciplina statale e regionale sul condono edilizio e della normativa paesaggistica, difetto di motivazione e illogicità. Gli appellanti sostenevano che l’ampliamento fosse una mera pertinenza dell’edificio principale, già assentito e ritenuto compatibile paesaggisticamente, e che la condonabilità derivasse dalla presenza di una pianificazione urbanistica attuativa vigente. Contestavano inoltre che il vincolo paesaggistico potesse impedire la sanatoria, affermando che la compatibilità dell’edificio originario era stata già valutata al momento del rilascio del titolo edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. L’ampliamento, comportando un aumento significativo di volumetria e superficie e risultando autonomamente utilizzabile, costituisce abuso edilizio maggiore e non una pertinenza in senso urbanistico-edilizio. Nell’ambito del terzo condono, gli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 non sono sanabili se realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico; la sanatoria nelle aree vincolate è limitata agli interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6, privi di aumento di cubatura e superficie e soggetti alle ulteriori condizioni previste dalla legge. La compatibilità paesaggistica valutata per l’edificio originario non si estende agli ampliamenti successivi, che devono essere esaminati alla luce della disciplina vigente al momento della domanda di condono. La presenza di una convenzione o di un piano urbanistico attuativo vigente non consente di ampliare l’ambito del condono statale e non rende sanabili gli abusi maggiori su area vincolata. L’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004 introduce una disciplina regionale più restrittiva, legittima alla luce della giurisprudenza costituzionale; il riferimento ai piani urbanistici attuativi opera come deroga alla più rigorosa previsione regionale, non come deroga ai limiti nazionali del terzo condono. Il diniego era quindi esito vincolato della preclusione legale alla sanatoria e non richiedeva ulteriori valutazioni discrezionali né una motivazione più ampia. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Nel terzo condono, per gli abusi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la sanatoria è limitata agli interventi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, comportanti nuova costruzione, aumento di volumetria o ristrutturazione edilizia, non sono sanabili.

  • allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Le tipologie 1, 2 e 3 comprendono gli abusi maggiori, mentre le tipologie 4, 5 e 6 riguardano interventi minori quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: (…) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

    La disposizione regionale può introdurre limiti più rigorosi rispetto alla disciplina statale e, nel Lazio, rende non sanabili anche opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo. Il riferimento ai piani urbanistici attuativi non consente comunque la sanatoria degli abusi maggiori oltre i limiti fissati dalla normativa statale.

  • art. 136 d.lgs. n. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico rileva quale impedimento alla sanatoria degli abusi maggiori nell’ambito del terzo condono.

  • art. 117 Cost.

    La potestà legislativa regionale in materia di governo del territorio consente di specificare e rendere più restrittiva la disciplina statale del condono, senza poter ampliare l’area della sanatoria.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, gli interventi abusivi maggiori, quali nuove costruzioni, ampliamenti con aumento di volumetria o superficie e ristrutturazioni edilizie riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, non sono sanabili se realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa o sia sopravvenuto rispetto all’abuso, secondo la disciplina regionale applicabile.
  • In ambito urbanistico-edilizio, un’opera può qualificarsi come pertinenza soltanto se ha dimensioni estremamente modeste, non altera significativamente l’assetto del territorio, non incide sul carico urbanistico e mantiene una funzione meramente servente rispetto all’edificio principale; un ampliamento di circa 59 mq, autonomamente utilizzabile e comportante aumento di cubatura e superficie, è abuso maggiore e non pertinenza.
  • La compatibilità paesaggistica valutata per un edificio originario non si estende automaticamente agli ampliamenti successivamente realizzati; ciascun ampliamento deve essere esaminato secondo la disciplina paesaggistica e condonistica applicabile alla relativa domanda di sanatoria.
  • La presenza di un piano urbanistico attuativo o di una convenzione di lottizzazione vigente non può ampliare l’ambito applicativo del terzo condono stabilito dalla legge statale. Il richiamo regionale ai piani attuativi può operare solo nell’ambito della disciplina regionale più restrittiva e non rende sanabili gli abusi maggiori su aree vincolate.
  • Quando la legge preclude in modo vincolato la sanatoria di un abuso edilizio, l’amministrazione non deve procedere a una ponderazione discrezionale degli interessi né svolgere una valutazione ulteriore di compatibilità paesaggistica; il diniego è adeguatamente motivato mediante il richiamo alla preclusione legale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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