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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di trasporto)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione dell’Autorità Garante che aveva irrogato a una società di trasporto pubblico una sanzione amministrativa di euro 20.000 per asserita violazione della disciplina privacy: secondo il Garante, nell’ambito del rilascio di tessere/pass gratuiti per il trasporto urbano ai cittadini disabili, l’azienda avrebbe trattato dati sensibili senza il necessario consenso, in violazione dell’art. 26 d.lgs. 196/2003 e con conseguente applicazione dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice della privacy. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’azienda, ritenendo che l’istruttoria fosse stata svolta dagli uffici comunali e che la società si fosse limitata a consegnare i pass agli aventi diritto, oltre a reputare operante l’esenzione dal consenso ex art. 24 del Codice privacy. In cassazione il Garante ha denunciato violazione degli artt. 4, 23 e 26 d.lgs. 196/2003 e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, lett. a), sostenendo che anche la mera raccolta/uso dei dati per il rilascio dei pass integrasse trattamento di dati sensibili e che l’esenzione invocata riguardasse, semmai, i soli dati comuni, non quelli sensibili. La società intimata non ha svolto difese; la causa però non è stata decisa nel merito della censura privacy, perché la notificazione del ricorso via PEC al domiciliatario è risultata non perfezionata per casella piena e la ricorrente non ha rinnovato tempestivamente la notifica né chiesto remissione in termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC non si fosse perfezionata, poiché il sistema aveva restituito avviso di mancata consegna per "casella piena" del destinatario; alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2024, per la notifica ex art. 3-bis l. 53/1994 è necessaria la ricevuta di avvenuta consegna e, in caso di esito negativo, il notificante deve riattivare tempestivamente la notifica con le forme ordinarie. Poiché il Garante non ha provveduto a rinnovare la notifica né ha chiesto remissione in termini, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame del motivo di merito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; il raddoppio del contributo unificato è stato escluso per il Garante.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione di legge dedotta con il ricorso

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della censura

  • art. 4 d.lgs. 196/2003

    definizione di trattamento dei dati personali

    il ricorrente sostiene che anche la raccolta e l’utilizzo dei dati per il rilascio dei pass costituiscano trattamento

  • art. 23 d.lgs. 196/2003

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il consenso doveva essere documentato per iscritto e specifico

  • art. 24, comma 1, lett. a), d.lgs. 196/2003

    esclusione del consenso per obbligo di legge

    invocato come esimente; secondo il ricorrente non si applicherebbe ai dati sensibili contestati

  • art. 26 d.lgs. 196/2003

    trattamento di dati sensibili

    norma ritenuta violata nell’ordinanza-ingiunzione e richiamata nel ricorso come disciplina centrale della contestazione

  • art. 162, comma 2-bis, d.lgs. 196/2003

    costituisce il presupposto sanzionatorio dell’ordinanza-ingiunzione opposta

  • art. 21 L.R. Sicilia n. 68/1981

    richiamato come base normativa regionale del beneficio di trasporto gratuito per disabili

  • art. 2 L.R. Sicilia n. 9/1992

    secondo il ricorrente estende alle aziende di trasporto l’obbligo di fornire il servizio gratuito ai soggetti disabili

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    la Corte afferma che, nel testo vigente ratione temporis, la notifica a mezzo PEC dell’avvocato non si perfeziona senza ricevuta di avvenuta consegna

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    in caso di notifica PEC non andata a buon fine, occorre riattivare la notificazione con le forme ordinarie

  • art. 16 d.l. n. 179/2012

    richiamato per il diverso regime delle comunicazioni/notifiche di cancelleria, non assimilabile alla notifica ex l. 53/1994

  • art. 325 c.p.c.

    la Corte richiama il termine di impugnazione quale parametro per valutare la tempestiva riattivazione della notifica

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    viene esclusa, nel caso concreto, la debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico del Garante

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita dall’avvocato a mezzo PEC, nel regime anteriore alla riforma del 2022, non si perfeziona se il sistema restituisce un avviso di mancata consegna per casella piena: ai fini del perfezionamento è necessaria la ricevuta di avvenuta consegna.
  • Quando la notifica telematica non va a buon fine per causa anche imputabile al destinatario, il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con le forme ordinarie; in mancanza, l’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • La disciplina delle notificazioni/comunicazioni di cancelleria non è automaticamente estensibile alle notifiche a istanza di parte ex l. 53/1994: il diverso regime normativo incide sul momento perfezionativo e sulle modalità di sanatoria dell’esito negativo.
  • In presenza di mutamenti giurisprudenziali in tema di regolarità della notifica, l’eventuale affidamento della parte sull’orientamento precedente non la esonera dall’onere di rinnovare l’atto quando l’esito della notifica risulti negativo e il termine processuale sia in scadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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