Sentenza n. 350/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 169/2025 del Tribunale di Asti Sez. Lavoro, pubblicata il 21.3.2025, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inesecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, che aveva liquidato somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione. Nel corso della camera di consiglio è stato dichiarato che il Ministero aveva corrisposto soltanto una parte delle somme dovute, pari a euro 500,00, sicché la ricorrente ha insistito per l'esecuzione limitatamente all'ulteriore importo residuo di euro 500,00. È stata inoltre chiesta la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte del credito già corrisposta dal Ministero. Per l'importo residuo di euro 500,00 ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare la somma dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo ancora dovuto: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ragioniere Generale dello Stato è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere all'esecuzione sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla parte della pretesa soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo residuo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento solo parziale delle somme dovute in base al giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già soddisfatta, mentre il giudice deve ordinare l'esecuzione per l'importo residuo ancora dovuto.
- In caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo ancora dovuto; il suo decorso può essere fissato dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
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