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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16335/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (elencate nel dispositivo: sentenze di appello e di Corte d'assise di appello riguardanti estorsioni, associazione mafiosa e omicidio). La difesa sosteneva che nuovi elementi (tra cui il riconoscimento della continuazione per alcuni correi, ed il carattere "mafioso" e la temporalità delle estorsioni) dimostravano l'unicità del disegno criminoso e la pianificazione originaria delle condotte, nonostante in una sentenza penale fosse stato riconosciuto per il Musacco un concorso anomalo nell'omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione adeguata: il vincolo della continuazione era già stato escluso in precedenti provvedimenti in executivis per i reati in contestazione; la continuazione tra associazione e reati fine non è automatica e richiede che il reato fine fosse programmato con sufficiente specificità sin dall'origine dell'associazione (elementi ideativo e volitivo). Il Tribunale aveva correttamente valutato la funzione di mero intermediario del Musacco nell'estorsione contestata e la notevole distanza temporale (oltre dieci anni) tra alcuni fatti come elementi ostativi al riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso indicava violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) (motivi di cassazione per vizio della motivazione e per travisamento dei fatti). La Corte ha ritenuto tali censure riproposizioni di questioni già adeguatamente valutate dal giudice dell'esecuzione e non idonee a fondare il ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al principio di responsabilità per concorso di persone nel reato (riferito al tema del concorso anomalo): la Corte osserva che il riconoscimento di concorso anomalo non esclude di per sé la continuazione, ma occorre verificare la volontà originaria e la programmazione del reato.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla disciplina della partecipazione al reato e al concorso, la Corte ne interpreta l'applicazione congiuntamente al criterio della specificità della programmazione originaria per la continuazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Il motivo di cassazione richiamava anche la norma processuale in relazione a questioni di motivazione e di ricostruzione dei fatti; la Corte ha ritenuto però che il giudice dell'esecuzione avesse assolto l'onere motivazionale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione tra reati non è automatico: occorre provare che il reato fine fosse programmato, con specificità, sin dall'origine dell'associazione (elemento ideativo e volitivo).
  • Il riconoscimento di concorso anomalo nei confronti di un partecipante non esclude a priori la continuazione, ma è necessario valutare la volontà e la partecipazione al momento della deliberazione del programma criminoso originario.
  • La funzione di mero intermediario in una singola estorsione e/o l'appartenenza a un diverso gruppo criminale possono ostare al riconoscimento della continuazione rispetto ai reati contestati all'associazione di riferimento.
  • Una distanza temporale significativa (es. oltre dieci anni) tra condotte simili può essere elemento ostativo al riconoscimento di un unico disegno criminoso e, quindi, alla continuazione.
  • Nel sindacato di legittimità la Corte verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la valutazione dei presupposti della continuazione: contestazioni che si limitano a diversa lettura dei fatti o a richiesta di rivalutazione probatoria sono inammissibili in cassazione.
  • Per aumentare le probabilità di successo in istanze per continuazione, va fornita prova documentale e logica della pianificazione originaria (scambi di Ruoli, ordini ricevuti, simultaneità o contiguità funzionale delle condotte, identità di scopo e metodo) non limitandosi a deduzioni generiche sulla condivisione di obiettivi.

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