Cassazione Penale, Sentenza n. 04774/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Andriulo impugna la sentenza di condanna per il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) relativa all'esibizione, il 7 marzo 2021, di una patente di guida recante un bollino di rinnovo contraffatto. I fatti: il 3 marzo 2021 veniva fermato senza patente; il 7 marzo esibiva la patente n. BR5091312N con bollino attestante rinnovo fino al 29/06/2021. Accertamenti hanno rilevato che la patente era stata revocata il 2/9/2010 e non era stata restituita; il bollino risultò falso e la patente non era stata rinnovata dopo il 29/06/2011. Motivi di ricorso: (1) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza per riqualificazione da falsificazione (artt. 477, 482 c.p.) a uso di atto falso (art. 489 c.p.) senza garantire contraddittorio; (2) vizio sulla valutazione della richiesta di assunzione di prova contraria (art. 468 c.p.), con invocazione dell'art. 468, comma 4; (3) errore nel non dichiarare estinto per prescrizione il reato di falsificazione, sostenendo che il fatto si sarebbe consumato nel 2011 (data di formazione del bollino) e non nel 2021; (4) illegittima applicazione della recidiva e mancata verifica concreta della rilevanza delle precedenti condanne; (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e carenza di motivazione su elementi favorevoli.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto corretta la riqualificazione in uso di atto falso perché la fattispecie concreta non è stata radicalmente mutata e l'imputato era stato messo nelle condizioni di difendersi; la giurisprudenza consente la condanna per uso quando i fatti materiali esibiti nella contestazione lo comprendevano. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità: la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto irrilevante l'escussione dei testi prospettati perché non avrebbero aggiunto elementi favorevoli né smentito la detenzione e l'uso del documento il 7/3/2021. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che, anche se la falsificazione fosse prescritta, resta punibile l'uso dell'atto falso (clausola di sussidiarietà dell'art. 489 c.p. non opera quando il concorso nella falsificazione non è punibile); pertanto non sussisteva estinzione per prescrizione rispetto alla fattispecie per cui Andriulo è stato condannato. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e della "propensione a delinquere" in linea con l'obbligo motivazionale delle Sezioni Unite; non è necessario che sia stata previamente dichiarata la recidiva semplice se sussistono sentenze definitive antecedenti. Sul quinto motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il rifiuto delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato richiamando elementi decisivi. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 489 cod. pen. (uso di atto falso)
La corte conferma che l'uso di atto falso è reato autonomo quando l'agente non ha concorso nella falsificazione o il concorso non è punibile; la clausola di sussidiarietà non opera se la falsificazione non è punibile.
art. 482 cod. pen. (falsità materiale)
Riferita come titolo originariamente contestato; la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta descritta poteva legittimamente essere qualificata anche come uso di atto falso.
art. 477 cod. pen. (falsità in documenti amministrativi)
Richiamato nella ricostruzione della fattispecie originaria; la Corte valuta che l'eventuale concorso nella contraffazione non esclude la responsabilità per l'uso successivo del documento.
art. 521 cod. proc. pen. (trasmissione degli atti al P.M.)
La Corte afferma che la trasmissione ex art. 521 non era obbligatoria quando non vi sia una trasformazione radicale del fatto: la riqualificazione non ha violato il principio di correlazione.
art. 604 cod. proc. pen. (impugnazioni in generale)
Richiamato nell'ambito dei vizi denunciati relativi a motivazione e applicazione della legge penale; la Corte ha respinto le censure in quanto infondate o inammissibili.
art. 468 cod. proc. pen. (prova contraria)
La Corte territoriale ha ritenuto che la prova contraria prospettata fosse irrilevante; la Cassazione conferma che la prova contraria, come la prova diretta, deve riguardare fatti decisivi e non manifestamente superflui.
art. 507 cod. proc. pen. (istanze istruttorie nel processo)
Richiamato nella discussione circa la forma con cui è stata chiesta l'assunzione dei testi; la Corte ha valutato il contenuto e la rilevanza della prova più che la forma evocata.
art. 110 cod. proc. pen. (concorso di persone nel procedimento)
Richiamato nel contesto della discussione sul concorso nella falsificazione; la Corte distingue responsabilità per la falsificazione da responsabilità per l'uso.
art. 125 cod. proc. pen. (prescrizione e procedure connesse)
Richiamato insieme ad altre norme nel motivo relativo alla prescrizione; la Corte ha precisato che la prescrizione della falsificazione non estingue automaticamente la responsabilità per l'uso.
art. 157 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato nel contesto della quantificazione della pena e dell'esame degli elementi aggravanti/attenuanti; la Corte ha confermato la motivazione adottata dalla Corte territoriale.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e della maggiore propensione a delinquere dell'imputato, con adeguata motivazione.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze aggravanti comuni)
Richiamato nella discussione sull'aggravante; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione di circostanze ostative/ aggravanti.
art. 69 cod. pen. (concorrenza di circostanze)
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze; la Corte ha valutato la rilevanza delle precedenti condanne.
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche sia stato adeguatamente motivato richiamando elementi decisivi, rendendo il motivo inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali in caso di rigetto del ricorso)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in giudizio non configura automaticamente violazione del principio di correlazione se gli elementi di fatto rilevanti sono contenuti nella contestazione originaria e l'imputato ha potuto difendersi in merito.
- La prova contraria può essere esclusa quando risulta manifestamente irrilevante ai fini decisori; la parte deve indicare fatti rilevanti e non solo formalità procedurali per ottenere rinnovazione istruttoria.
- La prescrizione della falsificazione non estingue automaticamente la responsabilità per l'uso del documento falso: l'art. 489 c.p. punisce l'uso autonomamente quando il concorso nella falsificazione non è punibile.
- Per l'applicazione della recidiva non è sempre necessaria una precedente dichiarazione formale di recidiva semplice se, al momento del fatto, esistono sentenze definitive pregresse che giustificano la valutazione della maggiore pericolosità sociale; il giudice deve però motivare concretamente tale valutazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione congrua ma non deve necessariamente essere esaustiva su ogni elemento positivo: è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi dalla valutazione del giudice di merito.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe argomentare specificamente la rilevanza probatoria dei testi richiesti e dimostrare in che modo le prove richieste possano influire sulla ricostruzione dei fatti e sulla qualificazione giuridica.
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