Cassazione Penale, Ordinanza n. 04364/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di armi. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, con doglianza ritenuta generica e non specifica, perché non individuava con precisione i punti della decisione censurati né gli elementi posti a fondamento delle critiche; la Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia e logica, e che la doglianza sull'assorbimento era priva di capacità critica rispetto alla distinzione in fatto tra le due condotte, anche in ragione del lasso temporale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., censura dichiarata inammissibile perché il giudizio di merito era sorretto da motivazione non illogica e, quindi, non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 2 L. 22 aprile 1967, n. 895
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare la condotta materiale se non come reato in materia di armi.
art. 4 L. 22 aprile 1967, n. 895
Richiamato insieme agli altri articoli della legge sulle armi come parte della contestazione.
art. 7 L. 22 aprile 1967, n. 895
Richiamato insieme agli altri articoli della legge sulle armi come parte della contestazione.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i punti della decisione impugnata e gli elementi posti a base delle censure; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimettute a una valutazione di merito sorretta da motivazione non manifestamente illogica; il relativo diniego è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o non consentono di individuare con precisione i capi e i punti della decisione contestati, né gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della censura.
- La deduzione di una violazione di legge o di un vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata da una critica specifica e autosufficiente della motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'asserito assorbimento tra condotte è priva di efficacia se la sentenza di merito ha motivato in modo espresso sulla distinzione fattuale delle condotte, anche in ragione della loro collocazione temporale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogico; il giudice di merito non deve confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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