Ordinanza n. 600/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza n. 9 del 9.9.2025, notificata il 21.10.2025, con cui il Comune di Piedimonte Matese ha ordinato la rimozione degli abusi edilizi riscontrati sull'immobile censito al foglio 500, p.lla 5246 sub 12, consistenti nella realizzazione di un piccolo cucinino su area demaniale ed altri abusi relativi all'edificio; b) della relazione d'accertamento prot. N. 21315 dell'8.9.2025 e propri allegati, quale atto presupposto contenente le verifiche, le misurazioni e i rilievi fotografici relativi alle unità immobiliari oggetto di ordinanza, tra qui quella di proprietà del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione di abusi edilizi, unitamente alla relazione di accertamento presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva la rimozione degli abusi edilizi riscontrati sull'immobile, comprendenti la realizzazione di un piccolo cucinino su area demaniale e ulteriori abusi relativi all'edificio. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento contenente verifiche, misurazioni e rilievi fotografici, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. La decisione è stata motivata richiamando analoghe ordinanze cautelari già pronunciate in relazione alla sospensione della medesima ordinanza comunale e ritenendo necessario, nelle more della definizione del giudizio di merito, mantenere integra la situazione di fatto, mediante bilanciamento degli opposti interessi. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato nelle more del giudizio di merito.
d.P.R. 380/2001
La normativa edilizia è implicata dall'ordinanza comunale di rimozione degli abusi, ma il testo non indica specifiche disposizioni applicate o interpretate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza di rimozione di abusi edilizi quando, nelle more della decisione di merito, ritenga necessario mantenere integra la situazione di fatto attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La sospensione cautelare dell'atto impugnato può essere disposta anche sulla base del richiamo a precedenti ordinanze cautelari relative al medesimo provvedimento amministrativo, qualora la situazione cautelare sia analoga.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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