Sentenza n. 8098/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento ministeriale recante n. m_p.i. aoodgosv. registro ufficiale. u. 0023253 del 12 settembre 2022, del Direttore generale del Ministero dell'istruzione che “a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 6534 in data 26/03/21” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna, genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione”, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado). - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; per l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado); in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007; con condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali acquisite in Spagna per l'insegnamento nella classe ADSS (sostegno nella scuola secondaria di secondo grado)
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 12 settembre 2022, con cui era stata respinta la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento conseguite in Spagna, sul rilievo generico del difetto dei requisiti di legittimazione. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto al riesame della pratica di omologazione e al riconoscimento del percorso professionale estero; in subordine, ha chiesto la valutazione del percorso con eventuale imposizione di misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 206/2007, nonché la condanna dell'amministrazione all'adozione degli atti conseguenti. Nel corso del giudizio, con note del 20 aprile 2026, i difensori della ricorrente hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché dagli atti non risultava che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita cui aspirava. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione dichiarata dalla stessa ricorrente. La controversia non è stata quindi definita nel merito e il diniego ministeriale non è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della decisione di rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
con sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per la richiesta subordinata di valutazione della qualifica estera con eventuali misure compensative; il TAR non ha esaminato la relativa pretesa nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non accompagnata dalla dimostrazione del conseguimento del bene della vita, comporta l'improcedibilità del ricorso e non la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione, o comunque altra sopravvenienza, abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio; in mancanza di tale dimostrazione, non può essere pronunciata.
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