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Sentenza

Sentenza n. 4313/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota del Comune di Varese Prot.N. GE 2025/0132603 del 15.12.2025 a firma del Dirigente Area V – Servizi alla Persona, di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-, ivi compresi i provvedimenti, non noti a parte ricorrente, con cui è stata prevista la lista d’attesa per accedere alla compartecipazione al costo del servizio RSA, i provvedimenti che hanno definito i criteri che governano tale lista, i provvedimenti con cui -OMISSIS- è stata collocata in tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno determinato lo scorrimento di tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno finanziato i servizi alla persona in misura insufficiente a coprire il fabbisogno degli utenti del servizio RSA; annullamento del regolamento di accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi approvato con D.C.C. 69/2017 e del disciplinare di cui agli artt. 20 e 22 del medesimo regolamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25\5\2026: per l’annullamento: - della nota del Comune di Varese Prot.N. GE 2025/0132603 del 15.12.2025 a firma del Dirigente Area V – Servizi alla Persona, di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-, ivi compresi i provvedimenti, non noti a parte ricorrente, con cui è stata prevista la lista d’attesa per accedere alla compartecipazione al costo del servizio RSA, i provvedimenti che hanno definito i criteri che governano tale lista, i provvedimenti con cui -OMISSIS- è stata collocata in tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno determinato lo scorrimento di tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno finanziato i servizi alla persona in misura insufficiente a coprire il fabbisogno degli utenti del servizio RSA; - del regolamento di accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi approvato con D.C.C. 69/2017 (doc. 2) e del disciplinare di cui agli artt. 20 e 22 del medesimo regolamento; - del disciplinare attuativo ex art. 22 del regolamento di accesso ai servizi sociali e modalità di partecipazione ai costi, Comune di Varese, Area V Servizi alla Persona nonché, ove necessario, di tutti i provvedimenti, delibere o atti che hanno previsto lo stanziamento di bilancio per il settore servizi sociali – assistenza anziani Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/6/2026: per l’annullamento della nota del Comune di Varese Prot.N. GE 2026/0051192 del 12.5.2026 a firma del Dirigente Area V – Servizi alla Persona e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti che avevano inserito in lista d’attesa la domanda di compartecipazione alla retta RSA per carenza di fondi; regolamento comunale e relativo disciplinare attuativo; provvedimento di riesame del 12 maggio 2026 che ha assunto a carico del Comune la retta dalla data del provvedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente RSA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato inizialmente l’inserimento in lista d’attesa della domanda di compartecipazione alla retta RSA, avvenuto per insufficienza di fondi e senza una valutazione concreta della quota dovuta in rapporto alla capacità economica risultante dall’ISEE. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il disciplinare comunale, censurando la soglia ISEE di 25.000 euro per accedere all’integrazione, il criterio di calcolo del contributo sulla base dei redditi complessivi, la somma mensile di soli 120 euro lasciata all’anziano per le spese personali, oltre al 50% della tredicesima, e i criteri di priorità riservati agli anziani soli non autosufficienti o privi di reddito. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il riesame del 12 maggio 2026, deducendo: (i) che l’assunzione comunale della retta avrebbe dovuto decorrere dal ricovero e dall’insorgenza del bisogno, non dalla data del riesame, con conseguente violazione della disciplina ISEE e dei principi in materia di assistenza sociale; (ii) la nullità per violazione o elusione dell’ordinanza cautelare, poiché il Comune non avrebbe coinvolto la ricorrente nel riesame né svolto l’istruttoria sul riparto tra quota sanitaria e assistenziale; (iii) la violazione delle norme statali e regionali, del D.P.C.M. n. 159/2013 e dei parametri costituzionali, nonché difetto di istruttoria e motivazione, in relazione alla determinazione del contributo e alla decorrenza dell’intervento.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il provvedimento di riesame ha sostituito il precedente assetto e il suo annullamento non avrebbe più procurato un’utilità concreta. È stato dichiarato improcedibile anche il primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alle censure sul disciplinare relative alla quantificazione del contributo e alle priorità, perché il riesame ha assunto a carico del Comune gli oneri nella misura indicata dall’ISEE sociosanitario e la ricorrente non ha contestato tale determinazione sotto quei profili. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto in parte. Sono state accolte le censure sulla decorrenza: essendo il Comune stato previamente informato e risultando il ricovero avvenuto il 17 dicembre 2025, l’obbligo di integrazione decorre dal manifestarsi della situazione di bisogno e non dal provvedimento del 12 maggio 2026. Il Comune deve quindi farsi carico delle rette dalla data in cui il bisogno si è manifestato, ferma la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario la quota di loro competenza. È stata respinta la censura di violazione o elusione dell’ordinanza cautelare: il Comune ha riaperto il procedimento, comunicato l’avvio il 31 marzo 2026, acquisito l’ISEE aggiornato e raccolto dalla RSA i dati sulla retta. È stata respinta anche la doglianza sulla mancata determinazione della ripartizione tra quota sanitaria e assistenziale nel procedimento rivolto alla ricorrente, poiché tale riparto attiene ai rapporti tra amministrazioni. Spese compensate; confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi demandata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenienza di un nuovo assetto di interessi che renda inutile la prosecuzione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi del citato art. 35, co. 1.

    Il ricorso diviene improcedibile quando una nuova determinazione amministrativa supera quella impugnata e l’annullamento dell’atto precedente non può più arrecare un’utilità concreta al ricorrente.

  • art. 6, comma 4, l. 328/2000

    Ne consegue che la decorrenza dell’integrazione (dal 12 maggio 2026) risulta illegittimamente fissata, in violazione delle norme e dei principi riportati in precedenza, per i quali l’obbligo di compartecipazione non può che sorgere dal momento in cui si manifesta la situazione di bisogno.

    Quando il Comune è stato previamente informato della necessità di ricovero residenziale, l’obbligo di integrazione economica decorre dal momento in cui si manifesta il bisogno, non dalla successiva adozione del provvedimento di presa in carico.

  • art. 38, primo comma, Cost.

    Infatti, il rinvio dell’intervento comunale pregiudicherebbe, sia pure per un periodo di tempo limitato, il diritto (garantito direttamente dall’art. 38, primo comma, della Costituzione) del disabile di poter beneficiare degli interventi di assistenza sociale.

    Il differimento dell’intervento comunale, anche se limitato nel tempo, non può pregiudicare il diritto della persona disabile a beneficiare degli interventi di assistenza sociale.

Massime di principio

  • Per il ricovero stabile in una struttura residenziale, se il Comune di residenza è stato previamente informato della situazione, l’obbligo di integrazione economica della retta decorre dal manifestarsi del bisogno assistenziale e non dalla data del successivo provvedimento comunale.
  • Il Comune deve farsi carico delle rette relative alle prestazioni sociosanitarie residenziali, ferma la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme di rispettiva competenza secondo i criteri di riparto applicabili; la ripartizione interna tra quota sanitaria e assistenziale riguarda i rapporti tra amministrazioni e non può essere posta a carico dell’utente o della sua famiglia.
  • L’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che superi quello impugnato determina l’improcedibilità del ricorso originario quando l’annullamento dell’atto precedente non possa più procurare al ricorrente un’utilità concreta.
  • Le censure contro disposizioni regolamentari o attuative perdono interesse quando il successivo provvedimento applicativo attribuisce al ricorrente il beneficio rilevante e le specifiche determinazioni contestate non sono a loro volta impugnate.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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