Sentenza n. 11229/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-MT/L/Q/2023/105539 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad a seguito della comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera relativa al nulla osta al lavoro e alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso. L'Amministrazione ha dedotto che il nulla osta era sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni competenti. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. La sospensione prevista dal d.l. 145/2024, considerato il tempo trascorso dalla sua introduzione, non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese sono state compensate in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e il superamento del termine di conclusione del procedimento.
art. 44, comma 5, d.l. 73/2022
Richiamato quale base normativa della comunicazione relativa alla procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disposizione applicabile alla procedura di ingresso per lavoro stagionale.
d.l. 145/2024
La sospensione del nulla osta prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione deve risolvere la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e un'inerzia protratta oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole di conclusione del procedimento.
- La sospensione normativa di un procedimento amministrativo non legittima un'inerzia indefinita: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione e definire il procedimento, eventualmente previa sollecitazione dell'amministrazione procedente o della sede diplomatico-consolare.
- Nel procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro, l'amministrazione diplomatica, ricevuta la comunicazione del nulla osta e la richiesta dell'interessato di formalizzare la domanda, è tenuta a convocare il richiedente e a concludere il procedimento entro termini fissati dal giudice quando abbia omesso di provvedere senza giustificazione sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →