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Sentenza

Sentenza n. 11229/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-MT/L/Q/2023/105539 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.

Giustizia amministrativa202514132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e di rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad a seguito della comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera relativa al nulla osta al lavoro e alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso. L'Amministrazione ha dedotto che il nulla osta era sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni competenti. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. La sospensione prevista dal d.l. 145/2024, considerato il tempo trascorso dalla sua introduzione, non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese sono state compensate in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e il superamento del termine di conclusione del procedimento.

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    Richiamato quale base normativa della comunicazione relativa alla procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale disposizione applicabile alla procedura di ingresso per lavoro stagionale.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione del nulla osta prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione deve risolvere la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e un'inerzia protratta oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole di conclusione del procedimento.
  • La sospensione normativa di un procedimento amministrativo non legittima un'inerzia indefinita: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione e definire il procedimento, eventualmente previa sollecitazione dell'amministrazione procedente o della sede diplomatico-consolare.
  • Nel procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro, l'amministrazione diplomatica, ricevuta la comunicazione del nulla osta e la richiesta dell'interessato di formalizzare la domanda, è tenuta a convocare il richiedente e a concludere il procedimento entro termini fissati dal giudice quando abbia omesso di provvedere senza giustificazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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