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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43357/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per truffa. I motivi di ricorso erano: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello, in quanto la PEC ricevuta sarebbe stata un atto diverso (istanza per cancellazione di pignoramento) e non la citazione; 2) vizio di valutazione probatoria e richiesta di riapertura dell'accertamento in relazione all'ipotesi alternativa che ignoti avessero usato i dati della Celli per attivare carte postepay; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa per uso della rete); 4) eccessività della pena; 5) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha acquisito la PEC originaria e ha verificato che il documento effettivamente notificato era la citazione per il giudizio di appello, dunque l'eccezione di notifica diversa è risultata infondata e la difesa non ha prodotto la PEC ricevuta su supporto informatico. Sulla valutazione del fatto e delle prove la Corte di Cassazione ha richiamato il divieto di riesame di merito, ritenendo che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato le loro conclusioni. L'aggravante ex art. 61 n.5 è stata ritenuta applicabile in quanto l'uso di sito internet e messaggi whatsapp aveva consentito all'imputata di celare la propria identità e trarne vantaggio. La motivazione sulla determinazione della pena è stata giudicata congrua. L'ultimo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 6.000,00 alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara per valutare possibili violazioni deontologiche (artt. 9 e 50 comma 5 Codice Deontologico Forense).

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica degli atti processuali a mezzo PEC al difensore; la Corte ha ritenuto probatoria l'attestazione del cancelliere sulla consegna e ha potuto acquisire la PEC per verificare il contenuto, respingendo l'asserita notifica di atto diverso in assenza della produzione della PEC da parte della difesa

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Aggravante per avere sfruttato una situazione di minorata difesa: la Corte ha confermato che nelle truffe "on line" l'aggravante si applica quando l'autore abbia tratto consapevole vantaggio dall'uso della rete (es. celare identità tramite sito/whatsapp)

  • art. 133, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata in quanto indicava gli elementi ritenuti rilevanti e i criteri applicati ai fini della determinazione della pena

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisati profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Codice Deontologico Forense, artt. 9 e 50 comma 5

    art. 9; art. 50 comma 5 (Codice Deontologico Forense)

    La Corte ha disposto la trasmissione al Consiglio dell'Ordine per valutare possibili violazioni deontologiche connesse alla gestione delle notifiche e agli obblighi dell'avvocato; ciò implica un sospetto di negligenza o inosservanza di doveri professionali

Massime di principio

  • Conservare e produrre in originale (o su supporto informatico verificabile) le PEC ricevute: la mera asserzione difensiva non è sufficiente per contestare la validità di una notifica effettuata a mezzo PEC
  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove; i rilievi che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili salvo questioni di diritto o vizi motivazionali evidenti
  • L'aggravante per minorata difesa nell'ambito delle truffe online si applica se emerge che l'autore abbia tratto concreto e consapevole vantaggio dall'utilizzo della rete (es. occultamento dell'identità); non è automatica per il solo uso di strumenti telematici
  • La determinazione della pena soddisfa l'obbligo motivazionale se la sentenza indica chiaramente i criteri e gli elementi considerati ai sensi dell'art. 133 c.p.; motivazioni sintetiche ma puntuali possono essere sufficienti
  • Motivi generici o non specificamente argomentati sono facilmente dichiarati inammissibili: in cassazione è necessario indicare con chiarezza i profili di diritto e i passaggi motivazionali censurati
  • Il ricorso infondato può comportare condanne alle spese e l'imposizione di ammende; inoltre in presenza di profili di colpa la Corte può segnalare il caso all'Ordine degli Avvocati per possibili provvedimenti disciplinari

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