Cassazione Penale, Sentenza n. 43357/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per truffa. I motivi di ricorso erano: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello, in quanto la PEC ricevuta sarebbe stata un atto diverso (istanza per cancellazione di pignoramento) e non la citazione; 2) vizio di valutazione probatoria e richiesta di riapertura dell'accertamento in relazione all'ipotesi alternativa che ignoti avessero usato i dati della Celli per attivare carte postepay; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa per uso della rete); 4) eccessività della pena; 5) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha acquisito la PEC originaria e ha verificato che il documento effettivamente notificato era la citazione per il giudizio di appello, dunque l'eccezione di notifica diversa è risultata infondata e la difesa non ha prodotto la PEC ricevuta su supporto informatico. Sulla valutazione del fatto e delle prove la Corte di Cassazione ha richiamato il divieto di riesame di merito, ritenendo che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato le loro conclusioni. L'aggravante ex art. 61 n.5 è stata ritenuta applicabile in quanto l'uso di sito internet e messaggi whatsapp aveva consentito all'imputata di celare la propria identità e trarne vantaggio. La motivazione sulla determinazione della pena è stata giudicata congrua. L'ultimo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 6.000,00 alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara per valutare possibili violazioni deontologiche (artt. 9 e 50 comma 5 Codice Deontologico Forense).
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica degli atti processuali a mezzo PEC al difensore; la Corte ha ritenuto probatoria l'attestazione del cancelliere sulla consegna e ha potuto acquisire la PEC per verificare il contenuto, respingendo l'asserita notifica di atto diverso in assenza della produzione della PEC da parte della difesa
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante per avere sfruttato una situazione di minorata difesa: la Corte ha confermato che nelle truffe "on line" l'aggravante si applica quando l'autore abbia tratto consapevole vantaggio dall'uso della rete (es. celare identità tramite sito/whatsapp)
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata in quanto indicava gli elementi ritenuti rilevanti e i criteri applicati ai fini della determinazione della pena
art. 616, cod. proc. pen.
Regola le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisati profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Codice Deontologico Forense, artt. 9 e 50 comma 5
art. 9; art. 50 comma 5 (Codice Deontologico Forense)
La Corte ha disposto la trasmissione al Consiglio dell'Ordine per valutare possibili violazioni deontologiche connesse alla gestione delle notifiche e agli obblighi dell'avvocato; ciò implica un sospetto di negligenza o inosservanza di doveri professionali
Massime di principio
- Conservare e produrre in originale (o su supporto informatico verificabile) le PEC ricevute: la mera asserzione difensiva non è sufficiente per contestare la validità di una notifica effettuata a mezzo PEC
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sui fatti e sulle prove; i rilievi che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili salvo questioni di diritto o vizi motivazionali evidenti
- L'aggravante per minorata difesa nell'ambito delle truffe online si applica se emerge che l'autore abbia tratto concreto e consapevole vantaggio dall'utilizzo della rete (es. occultamento dell'identità); non è automatica per il solo uso di strumenti telematici
- La determinazione della pena soddisfa l'obbligo motivazionale se la sentenza indica chiaramente i criteri e gli elementi considerati ai sensi dell'art. 133 c.p.; motivazioni sintetiche ma puntuali possono essere sufficienti
- Motivi generici o non specificamente argomentati sono facilmente dichiarati inammissibili: in cassazione è necessario indicare con chiarezza i profili di diritto e i passaggi motivazionali censurati
- Il ricorso infondato può comportare condanne alle spese e l'imposizione di ammende; inoltre in presenza di profili di colpa la Corte può segnalare il caso all'Ordine degli Avvocati per possibili provvedimenti disciplinari
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