Cassazione Penale, Ordinanza n. 23277/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha denunciato il difetto di motivazione sulla prova della responsabilità, sostenendo che la sola titolarità della carta Postepay sulla quale era confluito l'accredito indebito non fosse sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. Con il secondo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano sostanzialmente una riproposizione di censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse aspecifico perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, e ha condiviso l'impostazione della Corte territoriale secondo cui la titolarità della carta Postepay su cui era stato accreditato il profitto dell'illecito costituiva elemento idoneo a fondare la responsabilità del beneficiario, anche in chiave di concorso ex art. 110 c.p. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità articolate della condotta, il danno non trascurabile per la persona offesa e la non occasionalità della condotta, desunta dai precedenti penali specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte richiama il delitto di truffa come reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile; la titolarità della carta utilizzata per l'accredito del profitto è valutata come elemento rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità del beneficiario.
art. 110 c.p.
La titolarità della carta Postepay intestata all'imputato, su cui era confluito l'accredito indebito, è ritenuta idonea a integrare una forma di concorso penalmente rilevante nella consumazione dell'illecito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in ragione delle modalità articolate della condotta, dell'entità non trascurabile del danno e della non occasionalità del comportamento, desunta dai precedenti penali specifici.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi difettano di specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle doglianze già dedotte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente assertivo questioni già esaminate e disattese in appello, senza confutare in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata.
- Ai fini della responsabilità per truffa, la titolarità del mezzo di pagamento su cui confluisce il profitto illecito può costituire un elemento significativo e decisivo, specie se lo strumento è stato indicato all'acquirente per il versamento del prezzo e risulta funzionale alla consumazione del reato.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità esecutive non semplici, di un danno non trascurabile e di indici di abitualità o non occasionalità della condotta desunti da precedenti penali della stessa indole.
- La censura in cassazione sulla motivazione deve confrontarsi in modo specifico con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze di merito non assolve il requisito di specificità del motivo.
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