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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 10402 del 17.07.2025 avente ad oggetto “Poliambulatorio Specialistico Scimone Medical Center Srls con sede legale e operativa nel comune di Reggio Calabria in via Sant’Anna II Tronco Edificio E n. 34, P.IVA 03107010807 – Autorizzazione sanitaria all’esercizio per le branche specialistiche ambulatoriali “ nella parte in cui ha decretato parere di compatibilità ex art. 8 ter Dlgs 592/1992 “per le sole visite e consulenze di specialistica medica” per le seguenti branche: Anestesia, Chirurgia vascolare, Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia maxilo facciale, Chirurgia plastica, Chirurgia pediatrica, Angiologia, Ginecologia/Ostetricia; Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria. Tanto sul presupposto che dette prestazioni possano svolgersi solo come visite e consulenze di specialistica medica in quanto non sarebbero stati soddisfatti i requisiti strutturali e tecnologici previsti negli allegati 5.2, di cui al DCA n. 81/2016; - della presupposta Deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 484 del 12.05.2025, richiamata nel suindicato decreto, nella parte in cui veniva deliberato di esprimere parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza specialistica medica per la branche di : Medicina e fisica riabilitativa, Anestesia, Chirurgia vascolare, Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia maxilo facciale, Chirurgia plastica, Chirurgia pediatrica, Angiologia, Ginecologia/ostetricia; Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, atteso che la Struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica” del DCA 81/2016.; - Altresì, ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al parziale diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni in separata sede in ragione del notevole ritardo nell’adempimento dovuto.

Giustizia amministrativa202501421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di autorizzazione sanitaria all’esercizio, nella parte in cui limitava le branche specialistiche chirurgiche alle sole visite e consulenze mediche, nonché la presupposta deliberazione dell’ASP di Reggio Calabria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione sanitaria ex art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 per numerose branche specialistiche, comprese branche chirurgiche. A seguito del sopralluogo della Commissione dell’ASP, l’amministrazione aveva ritenuto che la struttura non possedesse i requisiti strutturali e tecnologici previsti dall’allegato 5.2 del DCA n. 81/2016 per gli ambulatori di specialistica chirurgica e aveva quindi limitato l’autorizzazione alle sole visite e consulenze specialistiche. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che i provvedimenti non indicassero gli specifici requisiti mancanti. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione dell’allegato 5.2, ritenuto applicabile alla sola chirurgia complessa, sostenendo che per gli interventi di chirurgia semplice dovessero valere i requisiti meno rigorosi dell’allegato 5.1. A sostegno ha richiamato alcuni requisiti dell’allegato 5.1, il DCA n. 82/2019, il D.M. n. 70/2015 e un verbale della Commissione regionale del 4 aprile 2025 che prospettava la possibilità di consentire, in assenza dei requisiti dell’allegato 5.2, interventi di modesta complessità. La domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Ha esaminato per primo il secondo motivo e ha ritenuto che l’allegato 5 del DCA n. 81/2016 distingua soltanto tra ambulatori di specialistica medica, disciplinati dal paragrafo 5.1, e ambulatori di specialistica chirurgica, disciplinati dal paragrafo 5.2, senza distinguere, ai fini dei requisiti autorizzativi, tra chirurgia semplice e chirurgia complessa. Pertanto, qualsiasi attività chirurgica richiede il rispetto dei requisiti del paragrafo 5.2, salvo un’espressa diversa previsione normativa. Il riferimento, nell’allegato 5.1, ad attività invasive o potenzialmente rischiose e alla conservazione di farmaci e presidi medico-chirurgici non dimostra che in un ambulatorio di specialistica medica possa essere svolta attività chirurgica: tali elementi non sono di per sé qualificabili come requisiti per l’attività chirurgica. Il paragrafo 5.2 prevede invece una serie di dotazioni ritenute indispensabili per qualsiasi attività chirurgica, tra cui spazi per la preparazione del personale e del paziente, deposito di materiali sterili, sterilizzazione, aspiratore, ossigeno, lampada scialitica, monitoraggio dei parametri vitali e materiale monouso. Il DCA n. 82/2019, pur distinguendo chirurgia ambulatoriale semplice e complessa e modificando i requisiti della chirurgia complessa, non ha espressamente stabilito che la chirurgia semplice possa essere esercitata con i requisiti dell’allegato 5.1. Neppure il richiamo al D.M. n. 70/2015 o alle prestazioni non contrassegnate dalla lettera H nel nomenclatore consente tale automatismo, poiché tali disposizioni riguardano il regime di erogazione e rimettono alle Regioni la definizione degli standard, senza identificare espressamente i requisiti della chirurgia semplice con quelli dell’allegato 5.1. Il verbale della Commissione del 4 aprile 2025 è stato ritenuto irrilevante, trattandosi di un mero suggerimento privo di chiara copertura regolamentare. Il primo motivo è stato respinto perché logicamente incompatibile con il secondo: la ricorrente non aveva affermato di possedere tutti i requisiti dell’allegato 5.2, ma sosteneva che tali requisiti non fossero applicabili; non poteva quindi lamentare che l’amministrazione non avesse specificato quali requisiti mancassero. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    per l’erogazione di prestazioni di ...

    Costituisce la base normativa dell’istanza di autorizzazione sanitaria all’esercizio della struttura privata.

  • DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.1

    Requisiti di autorizzazione degli ambulatori specialistici e degli stabilimenti termali

    Disciplina i requisiti minimi degli ambulatori di specialistica medica; non può essere utilizzato, in assenza di un’espressa previsione, come regime autorizzativo per lo svolgimento di attività chirurgica.

  • DCA n. 81/2016, allegato 5, paragrafo 5.2

    Ambulatori di specialistica chirurgica

    Prevede i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi applicabili all’attività chirurgica ambulatoriale, senza distinguere tra chirurgia semplice e complessa.

  • DCA n. 82/2019

    La chirurgia ambulatoriale include due tipologie di attività a crescente complessità strutturale, tecnologica e organizzativa: la "chirurgia ambulatoriale semplice" e la "chirurgia ambulatoriale complessa"

    La distinzione tra chirurgia semplice e complessa non comporta che la chirurgia semplice possa essere esercitata con i requisiti dell’allegato 5.1; occorre un’espressa previsione regionale in tal senso.

  • D.M. 2 aprile 2015, n. 70

    Rimette alle Regioni la definizione di classi diverse di standard strutturali, tecnologici-impiantistici, qualitativi, di sicurezza e quantitativi per la chirurgia ambulatoriale; non individua espressamente i requisiti della chirurgia semplice in quelli dell’allegato 5.1.

  • art. 2, comma 1, lett. d), l.r. Calabria n. 24/2008

    È richiamato nel DCA n. 81/2016 quale disposizione oggetto di chiarimento e integrazione nella definizione dell’ambulatorio sanitario.

  • art. 1 d.P.R. n. 392/1998

    i presidi medico chirurgici includono i seguenti prodotti: a) disinfettanti ... b) insetticidi ... c) insettorepellenti ... d) kit di reagenti ... e) kit di reagenti ... f) topicidi e ratticidi

    La nozione di presidi medico-chirurgici richiamata dall’allegato 5.1 non attiene all’esercizio di attività chirurgica e la previsione di un armadietto per la loro conservazione non dimostra l’autorizzabilità di interventi chirurgici.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regionale dei requisiti autorizzativi distingue tra ambulatori di specialistica medica e ambulatori di specialistica chirurgica, senza un’ulteriore distinzione normativa tra chirurgia semplice e complessa, lo svolgimento di qualsiasi attività chirurgica richiede i requisiti previsti per gli ambulatori di specialistica chirurgica.
  • La distinzione tra chirurgia ambulatoriale semplice e chirurgia ambulatoriale complessa non consente, in assenza di un’espressa previsione normativa, di applicare alla chirurgia semplice i requisiti generali degli ambulatori di specialistica medica.
  • Il richiamo a dotazioni generiche per attività invasive o potenzialmente rischiose e alla conservazione di farmaci o presidi medico-chirurgici non equivale a una disciplina autorizzativa dell’attività chirurgica, se tali elementi non sono accompagnati da una previsione espressa che consenta interventi chirurgici.
  • La mera individuazione delle prestazioni erogabili in regime ambulatoriale, anche mediante il riferimento alle prestazioni non contrassegnate dalla lettera H, riguarda il regime di erogazione e non determina automaticamente il possesso o l’applicabilità dei requisiti strutturali e tecnologici necessari per l’attività chirurgica.
  • Non è configurabile un difetto di motivazione per la mancata specificazione dei requisiti carenti quando il ricorrente contesta in radice l’applicabilità dei requisiti prescritti e non allega neppure di possederli integralmente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggistica
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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