Cassazione Penale, Ordinanza n. 21259/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento riguarda il ricorso proposto dal condannato contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e, in via consequenziale, alla detenzione domiciliare. Il ricorrente articolava due motivi. Con il primo censurava la valutazione negativa sull’affidamento in prova, sostenendo in sostanza una lettura diversa delle circostanze valorizzate dal giudice di merito e prospettando vizi di motivazione. Con il secondo contestava il diniego della detenzione domiciliare. La Corte rileva che il primo motivo mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità, e comunque è generico o manifestamente infondato; quanto al secondo, osserva che il giudice di sorveglianza aveva formulato una prognosi complessivamente negativa sulla capacità del condannato di conseguire una reale risocializzazione e di prevenire nuove condotte delittuose, negativa tale da escludere non solo l’affidamento in prova ma anche misure alternative meno incisive come la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e/o generico il primo motivo, perché diretto a contestare valutazioni di merito del Tribunale di sorveglianza, che aveva fondato il diniego dell’affidamento in prova su elementi concreti: reiterazione di condotte violente e aggressive, breve periodo di osservazione inframuraria e di sperimentazione all’esterno, scarsa consapevolezza del problema alcol-dipendenza, assenza di iniziative risarcitorie verso la persona offesa e mancata disponibilità a un percorso riparativo o specifico per maltrattanti. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, poiché l’ordinanza impugnata aveva espresso una prognosi negativa talmente marcata da precludere qualsiasi misura alternativa, inclusa la detenzione domiciliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354
affidamento in prova al servizio sociale
La misura alternativa può essere concessa solo se, sulla base dell’osservazione della personalità e/o della condotta del condannato, risulti idonea a favorire la rieducazione e a prevenire la recidiva; il giudizio è prognostico e valorizza anche la condotta successiva al reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la valutazione dei profili di colpa che giustificano la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio sulla concedibilità della misura è prognostico e deve considerare complessivamente natura e gravità dei reati, precedenti penali, eventuali procedimenti pendenti e condotta successiva del condannato.
- La valutazione sull’idoneità della misura alternativa alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e adeguata.
- È legittimo il diniego dell’affidamento in prova quando emergano elementi concreti di scarsa consapevolezza del percorso trattamentale, mancanza di iniziative riparatorie e assenza di disponibilità a intraprendere un percorso rieducativo specifico.
- Quando la prognosi formulata dal giudice di sorveglianza è nettamente negativa rispetto a qualsiasi misura alternativa, il rigetto può estendersi anche a misure più contenitive come la detenzione domiciliare.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie se le doglianze si limitano a riproporre elementi già esaminati e ritenuti recessivi dal giudice di sorveglianza.
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