Cassazione Penale, Sentenza n. 3636/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla opponibilità della confisca penale (art. 322-ter c.p., confisca per equivalente) su un immobile che era stato venduto all'asta a favore di Moda S.r.l. dopo pignoramento promosso da Unipol Banca. Questione centrale: se la trascrizione del sequestro penale preventiva (effettuata il 16/08/2010) renda la successiva confisca opponibile al terzo aggiudicatario che ha trascritto il pignoramento il 05/02/2013 e si è aggiudicato l'immobile nel 2017. Moda S.r.l. ha anche invocato i principi della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, del "pretium succedit in locum rei", del legittimo affidamento e ha chiesto la riclassificazione della confisca come trasferibile automaticamente sul ricavato della vendita trattandosi di confisca per equivalente; ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 322-ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Moda S.r.l. e confermato l'ordinanza del Tribunale di Cagliari. La Corte ha ritenuto decisive le norme del codice civile sulle trascrizioni e le priorità nei pubblici registri (in particolare gli artt. 2915 e 2919 c.c.): se la trascrizione del sequestro penale è anteriore alla trascrizione del pignoramento, il vincolo penale (e quindi la successiva confisca) è opponibile al terzo aggiudicatario. La Corte ha escluso che la confisca per equivalente debba automaticamente trasferirsi sul ricavato della vendita in modo da escludere ogni conflitto con lo Stato una volta che il sequestro e la confisca siano divenuti irrevocabili. Il principio del legittimo affidamento e della stabilità della vendita giudiziaria non prevalgono sulla disciplina della trascrizione e della priorità delle formalità: l'aggiudicatario ha l'onere di verificare le trascrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari. La questione di costituzionalità dell'art. 322-ter c.p. è stata dichiarata manifestamente infondata; la disciplina speciale di prevenzione/antimafia (art. 55 d.lgs. 159/2011) non è estendibile per analogia a tipologie di confisca diverse da quelle espressamente previste.
Norme richiamate
art. 2919 cod. civ.
non sono opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione
Secondo la Corte, l'art. 2919 implica che l'aggiudicatario 'eredita' la posizione sia dell'espropriato sia del creditore pignorante: sono opponibili all'acquirente i diritti che già producevano effetto nei confronti del creditore pignorante. La norma collega la opponibilità dei diritti alla situazione del creditore pignorante.
art. 2915 cod. civ.
Stabilisce che l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro: se la trascrizione del sequestro è anteriore a quella del pignoramento, il terzo può subire la confisca; se è successiva, il terzo è protetto.
art. 322-ter cod. pen.
Norma che disciplina la confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva la confisca sull'immobile sequestrato, questa può essere opponibile all'aggiudicatario quando la trascrizione del sequestro sia antecedente alla trascrizione del pignoramento.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento normativo relativo alla trascrizione del sequestro penale; la Corte indica che la trascrizione prevista da questa norma è il presupposto per rendere opponibile il vincolo al terzo acquirente.
art. 2643 cod. civ. (e seguenti) - norme sulla trascrizione
La Corte sottolinea che la tutela dei diritti reali sugli immobili si basa sulle formalità delle trascrizioni nei registri immobiliari, per cui chi intende acquistare deve verificare l'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
art. 55 d.lgs. 159/2011
Norma della disciplina antimafia che impone la sospensione delle azioni esecutive a seguito del sequestro penale nelle ipotesi espressamente previste. La Corte osserva che tale disciplina speciale non è estensibile per analogia ad altre fattispecie di confisca non contemplate dalla norma.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto delle ipotesi in cui la normativa antimafia si applica espressamente; la Corte distingue tra i sequestri/confische disciplinati da tale normativa e altri tipi di confisca.
legge n. 161/2017 (modifica d.lgs. 159/2011)
Citata come modifica della disciplina antimafia; la Corte ritiene che le norme speciali prevalenti si applichino solo nei casi espressamente previsti e non per analogia.
Massime di principio
- Verificare sempre le trascrizioni nei registri immobiliari prima di partecipare a una vendita giudiziaria: l'aggiudicatario ha l'onere di accertare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
- La priorità temporale delle trascrizioni determina l'opponibilità dei vincoli: se la trascrizione del sequestro penale è anteriore alla trascrizione del pignoramento, la successiva confisca può essere opponibile al terzo aggiudicatario.
- L'aggiudicatario in procedura esecutiva 'eredita' la posizione dell'espropriato e, in certo senso, anche la posizione del creditore pignorante; quindi non sempre la buona fede personale dell'acquirente prevale sui diritti trascritti precedentemente.
- La confisca per equivalente, una volta divenuta definitiva sul bene sequestrato, può creare un conflitto di proprietà con l'aggiudicatario se le formalità di trascrizione sono anteriori al pignoramento; la natura 'per equivalente' non assicura automaticamente che l'ablazione si trasferisca sul ricavato della vendita in deroga alla disciplina delle trascrizioni.
- Le discipline speciali di prevenzione/antimafia (d.lgs. 159/2011 e sue modifiche) si applicano solo ai casi espressamente previsti e non sono estendibili per analogia a tutte le fattispecie di confisca; pertanto, nei rapporti con le esecuzioni civili rimane centrale il principio della priorità delle trascrizioni.
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