Cassazione Penale, Sentenza n. 43153/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale commessa nella qualità di amministratore di fatto della societa "Il Vasari s.r.l.". Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di prova che la documentazione smaltita appartenesse alla fallita e la carenza di dimostrazione del dolo specifico richiesto per l'occultamento/distruzione della contabilità; 2) l'erronea mancata applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità (art. 219 l.f.); 3) l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione e richiamato violazioni di varie norme fallimentari (artt. 216, 217, 223 l.f.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo con riguardo all'elemento soggettivo (dolo specifico). Ha ricordato la distinzione giurisprudenziale tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta di scritture (dolo generico). Poiché nel caso non era stata contestata alcuna bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare con maggior rigore la sussistenza del dolo specifico; la motivazione fornita è stata ritenuta insufficiente. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La Cassazione sottolinea la distinzione tra due fattispecie alternative: l'occultamento/omessa tenuta delle scritture contabili (che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle stesse (che integra responsabilità a dolo generico e presuppone libri effettivamente rinvenuti e esaminati). Nel caso concreto la Corte d'appello non ha motivato con sufficiente rigore la presenza del dolo specifico.
art. 223, legge fallimentare
Norma richiamata dall'imputato in rapporto alle sanzioni e regimi previsti; la Cassazione non ha fatto di essa il centro del proprio ragionamento, concentrandosi sull'elemento soggettivo previsto dall'art. 216.
art. 217, legge fallimentare
Richiamata in subordine dal ricorrente; la Cassazione non ha approfondito un'applicazione autonoma di tale norma, limitandosi ad esaminare la rilevanza del dolo specifico per l'art. 216.
art. 219, legge fallimentare
L'ultimo comma prevede la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione per la ridotta dimensione dell'impresa; la Corte territoriale aveva ritenuto che l'assenza di documentazione impedisse la verifica della portata del danno. La Cassazione ha lasciato la questione non decisa, annullando per difetto di motivazione sul dolo e rinviando.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali e la misura dell'impugnazione in Cassazione; la Suprema Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale occorre distinguere nettamente tra occultamento/omessa tenuta (richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta o falsificazione delle scritture (rientra nel dolo generico).
- Se non è contestata una bancarotta patrimoniale, il giudice deve motivare con particolare rigore la sussistenza del dolo specifico quando la contestazione verte sull'occultamento o distruzione di documenti; semplici inferenze non sono sufficienti.
- L'assenza di documentazione contabile può rendere difficoltosa la quantificazione del danno e l'applicazione dell'attenuante per tenuità; tuttavia il giudice deve valutare tutti gli elementi disponibili (dimensione dell'impresa, volume d'affari, elementi indiretti) prima di escludere la tenuità.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere valutate e motivate separatamente e non possono essere liquidate ripetendo la sola ricostruzione accusatoria.
- In caso di insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo decisivo, la Corte di legittimità tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame, non per riformare direttamente la decisione di merito.
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