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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42059/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Conseguentemente la procedura penale si estingue per carenza della condizione di procedibilità.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per due episodi di furto di energia elettrica, entrambi aggravati (il primo anche per il fatto commesso su cose esposte a pubblica fede). L'unico motivo ritenuto fondato dalla Corte Suprema è la mancanza della condizione di procedibilità introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: tale decreto ha reso il reato procedibile a querela di parte; la persona offesa non aveva presentato querela e, dalle verifiche presso la Procura di Brindisi, non risulta querela pervenuta entro il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dall'art. 5-bis del d.l. nn. 162/... convertito dalla legge 30/12/2022 n. 199). Pertanto mancava la querela necessaria alla prosecuzione dell'azione penale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Secondo la sentenza, tale decreto ha reso il reato di furto di energia elettrica procedibile a querela di parte.

  • art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022

    Individua il termine trimestrale per la presentazione della querela; dalla verifica non è risultata querela nel termine previsto, comportando la carenza della condizione di procedibilità.

  • articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199

    Secondo il testo della sentenza, tale disposizione ha modificato la disciplina procedurale richiamata (incidendo sul termine e sulle condizioni per la querela) e va considerata ai fini della verifica della procedibilità.

Massime di principio

  • Quando una norma modifica la procedibilità di un reato rendendolo procedibile solo a querela di parte, l'assenza della querela nel termine previsto impedisce la prosecuzione dell'azione penale; la difesa può agire eccependo tale vizio e ottenere l'annullamento definitivo se il vizio persiste.
  • Bisogna sempre verificare negli atti della Procura e negli archivi se e quando è stata presentata la querela; l'assenza di riscontro amministrativo è elemento decisivo.
  • La presentazione tardiva della querela, oltre il termine stabilito dalla norma applicabile, non cura il difetto di procedibilità; il termine è spesso perentorio.
  • Se la modifica normativa è intervenuta dopo i fatti, occorre valutare l'applicabilità temporale della nuova regola; nella prassi, se la modifica è favorevole all'imputato, i giudici la possono applicare e rilevare la mancanza di procedibilità.
  • L'annullamento senza rinvio comporta la cessazione definitiva dell'azione penale per il motivo indicato; in casi analoghi, la sentenza comporterà l'estinzione del procedimento per carenza di querela.
  • Per reati plurimi o continuati, va valutato se la querela debba riguardare ogni singolo episodio o se una querela possa valere per l'intera serie di condotte, in base alle specifiche disposizioni e alla giurisprudenza applicabile.

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