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Sentenza

Sentenza del 23/04/2019 n. 2560 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Omesso versamento imposte - Ires - Iva - comunicazione di irregolarità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso del contribuente è stato respinto, ritenendo legittima la pretesa dell'Ufficio nonostante l'assenza della comunicazione di irregolarità. La comunicazione preventiva è necessaria solo in presenza di errori, divergenze o incertezze derivanti dal controllo, mentre non costituisce un adempimento obbligatorio per il semplice omesso versamento di imposte dichiarate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'omesso versamento di imposte IRES e IVA e la pretesa invalidità dell'atto per mancata preventiva comunicazione di irregolarità. Il contribuente sosteneva che l'Ufficio fosse tenuto a comunicare l'esito del controllo automatizzato prima di procedere alla riscossione. La decisione chiarisce invece che tale comunicazione non è necessaria quando il controllo si limita a rilevare il mancato versamento di somme già indicate dal contribuente in dichiarazione, senza modificare i dati dichiarati né determinare una maggiore imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o risultati diversi da quelli dichiarati.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    La comunicazione dell'esito del controllo è richiesta quando il controllo evidenzia un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o una maggiore imposta, oppure quando sussistono incertezze rilevanti; non è invece necessaria per il mero mancato versamento di imposte dichiarate.

  • Articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni IVA

    Anche per l'IVA, l'Ufficio non deve necessariamente inviare una comunicazione di irregolarità quando rileva soltanto il mancato pagamento di un debito già risultante dalla dichiarazione, senza rettificare quanto dichiarato.

Massime di principio

  • La comunicazione di irregolarità non è sempre una condizione necessaria per la validità della successiva riscossione.
  • Se il contribuente ha indicato correttamente l'imposta in dichiarazione ma non l'ha versata, l'Ufficio può procedere al recupero senza preventiva comunicazione, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • La comunicazione preventiva assume rilievo quando il controllo automatizzato modifica o interpreta i dati dichiarati, rileva una maggiore imposta oppure evidenzia incertezze sostanziali.
  • La finalità della comunicazione è consentire chiarimenti e correzioni rispetto a errori o divergenze della dichiarazione, non concedere un ulteriore termine per adempiere a un debito già dichiarato.

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